Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Sulla base del consenso raggiunto al Consiglio europeo del 20 giugno 2000 circa l'opportunità di uno scambio di informazioni pertinenti a fini fiscali quanto più ampio possibile, dal 1o luglio 2005 gli Stati membri hanno applicato la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) allo scopo di garantire che i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro a beneficiari effettivi che siano persone fisiche, residenti in un altro Stato membro, siano soggetti a un'imposizione effettiva secondo la legislazione nazionale di quest'ultimo Stato membro e di eliminare in tal modo le distorsioni dei movimenti di capitali fra Stati membri che sarebbero incompatibili con il mercato interno.
(2)La dimensione globale delle sfide poste dalla frode e dall'evasione fiscale transfrontaliere costituisce una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. Il 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G8, G20 e Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per elaborare uno standard globale.
(3)La direttiva 2011/16/UE del Consiglio (2) prevede lo scambio automatico obbligatorio di determinate informazioni tra gli Stati membri. Essa prevede altresì la graduale estensione del suo ambito d'applicazione a nuove categorie di reddito e di capitale, ai fini della lotta contro la frode e l'evasione fiscale transfrontaliere.
(4)Il 9 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la direttiva 2014/107/UE (3) che modifica la direttiva 2011/16/UE al fine di estendere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a una più ampia gamma di redditi secondo lo standard globale pubblicato dal Consiglio dell'OCSE nel luglio 2014 e ha garantito un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari nel mercato interno.
(5)La direttiva 2014/107/UE, il cui ambito di applicazione è generalmente più ampio di quello della direttiva 2003/48/CE, dispone che, in caso di sovrapposizione, deve prevalere la direttiva 2014/107/UE. In alcuni casi residui continuerebbe invece ad applicarsi unicamente la direttiva 2003/48/CE. Tali casi residui sono il risultato di lievi differenze di approccio tra le due direttive e di varie esenzioni specifiche. In tali casi limitati l'applicazione della direttiva 2003/48/CE si tradurrebbe in due standard di informativa all'interno dell'Unione. I modesti vantaggi che comporterebbe il fatto di mantenere tale duplice standard non sarebbero commisurati ai costi che ne deriverebbero.
(6)Il 21 marzo 2014 il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad assicurare la piena conformità della pertinente legislazione dell'Unione al nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE. Inoltre, all'atto dell'adozione della direttiva 2014/107/UE, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di abrogazione della direttiva 2003/48/CE e a coordinare l'abrogazione di detta direttiva con la data di applicazione di cui alla direttiva 2014/107/UE, tenendo in debito conto la deroga da essa istituita per l'Austria. Pertanto, la direttiva 2003/48/CE dovrebbe continuare ad applicarsi in Austria per un ulteriore periodo di un anno. Alla luce della posizione adottata dal Consiglio, è necessario abrogare la direttiva 2003/48/CE per evitare doppi obblighi di informativa e ridurre i costi sia per le autorità fiscali che per gli operatori economici.
(7)A norma della direttiva 2014/48/UE del Consiglio (4), gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1o gennaio 2016. Gli Stati membri devono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2017. Con l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, la direttiva 2014/48/UE non dovrebbe più essere recepita.
(8)Al fine di garantire la prosecuzione senza soluzione di continuità della comunicazione automatica delle informazioni relative ai conti finanziari, l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE dovrebbe applicarsi lo stesso giorno della data di applicazione delle misure fissate nella direttiva 2014/107/UE.
(9)Nonostante l'abrogazione della direttiva 2003/48/CE, è opportuno che le informazioni raccolte da agenti pagatori, da operatori economici e dagli Stati membri anteriormente alla data di abrogazione siano trattate e trasferite come previsto inizialmente, e che gli obblighi che sorgono anteriormente a tale data siano soddisfatti.
(10)In relazione alla ritenuta alla fonte applicata nel periodo transitorio di cui alla direttiva 2003/48/CE, al fine di tutelare i diritti acquisiti dei beneficiari effettivi è opportuno che gli Stati membri continuino ad accordare crediti o rimborsi come previsto inizialmente e a rilasciare su richiesta certificati che consentano ai beneficiari effettivi di garantire che non sia applicata la ritenuta alla fonte.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L2060