Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2047 della Commissione del 16 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 24 in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento,

considerando quanto segue:

(1)L'approvazione della sostanza attiva esfenvalerate, di cui all'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 (2) della Commissione, scade il 30 giugno 2016.

(2)Una domanda di rinnovo dell'iscrizione dell'esfenvalerate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 (4) della Commissione entro i termini previsti da tale articolo.

(3)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 luglio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, provvedendo quindi ad inoltrare alla Commissione le osservazioni ricevute. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo sommario supplementare.

(6)Il 22 ottobre 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che l'esfenvalerate possa soddisfare i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato il progetto del rapporto di riesame per l'esfenvalerate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)È stato accertato, con riguardo ad uno o più usi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)La valutazione dei rischi ai fini del rinnovo dell'approvazione dell'esfenvalerate si basa su un numero limitato di usi rappresentativi, che tuttavia non delimitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate. È pertanto opportuno non mantenere la limitazione agli usi come insetticida.

(9)La Commissione ritiene comunque l'esfenvalerate una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'esfenvalerate è una sostanza tossica ai sensi dei punti 3.7.2.2 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, in quanto il suo fattore di bioconcentrazione è maggiore di 2 000 e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. L'esfenvalerate soddisfa pertanto le condizioni di cui all'allegato II, punto 4, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(10)È quindi opportuno rinnovare l'approvazione dell'esfenvalerate come sostanza candidata alla sostituzione.

(11)In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(12)Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1885 (6) della Commissione ha prorogato la scadenza per l'esfenvalerate in modo da consentire il completamento del processo di rinnovo entro la scadenza di tale sostanza. Poiché però è stata presa una decisione in merito al rinnovo entro la data originale di scadenza, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a partire dal giorno successivo alla data originale di scadenza.

(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2047

 

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