Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/2046 della Commissione del 16 Novembre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione, in data 26 aprile 2013, ha ricevuto dall'Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) una domanda di approvazione dell'Artemisia absinthium L. quale sostanza di base. Tale domanda era corredata delle informazioni prescritte all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma.

(2)La Commissione ha chiesto assistenza scientifica all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»), la quale, il 30 settembre 2014, ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sulla sostanza in questione (2). Il 20 marzo 2015 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il rapporto di riesame (3) e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione dell'Artemisia absinthium L.

(3)La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'Artemisia absinthium L. soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Le bevande alcoliche prodotte dalla specie Artemisia sono tuttavia incluse nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che stabilisce i tenori massimi di talune sostanze naturalmente presenti negli aromi e negli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in taluni alimenti composti finali a cui sono stati aggiunti aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. A norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1334/2008, negli alimenti composti di cui alla suddetta parte B, i tenori massimi non devono essere superati per effetto dell'uso di aromi e/o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. La specie Artemisia non può pertanto essere utilizzata come prodotto alimentare senza precisazioni.

(4)Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati identificati alcuni problemi specifici riguardanti l'esposizione a tuione, absintina e acido ferulico e per questo motivo non è stato possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti, i consumatori e gli organismi non bersaglio.

(5)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alla relazione tecnica dell'Autorità e al progetto di rapporto di riesame. Le osservazioni presentate dal richiedente sono state oggetto di attenta analisi.

(6)Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente, non è stato tuttavia possibile eliminare le perplessità relative alla sostanza.

(7)Nel rapporto di riesame della Commissione non viene quindi stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare l'Artemisia absinthium L. come sostanza di base.

(8)Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda per l'approvazione dell'Artemisia absinthium L. come sostanza di base, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Non approvazione di una sostanza di base

La sostanza Artemisia absinthium L. non è approvata come sostanza di base.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 16 Novembre 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R2046

 

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