La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
vista la decisione con la quale la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione alla misura di aiuto SA.33475 (12/C, ex 12/NN) (1),
avendo invitato i terzi a presentare osservazioni conformemente a detti articoli e alla luce di tali osservazioni,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Il 2 agosto 2011, la Commissione ha ricevuto una denuncia dal fondo di investimento S.C. Fondul Proprietatea S.A. (in prosieguo «il denunciante») in relazione all'acquisto di elettricità da parte di S.C. Hidroelectrica S.A. (in prosieguo «Hidroelectrica») da fornitori di elettricità a prezzi presumibilmente al di sopra del livello di mercato.
(2)Il 25 aprile 2012, la Commissione ha comunicato alla Romania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato, in relazione ai contratti mediante i quali S.C. Termoelectrica S.A. (in prosieguo «Termoelectrica») ed S.C. Electrocentrale Deva S.A. (in prosieguo «Electrocentrale Deva») hanno fornito elettricità all'ingrosso a Hidroelectrica, in prosieguo «la decisione di avvio».
(3)La decisione di avvio è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato le autorità rumene e le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
(4)Il 23 luglio 2012 le autorità rumene hanno fornito alla Commissione le loro osservazioni preliminari in merito alla decisione di avvio.
(5)La Commissione ha ricevuto solo le osservazioni preliminari di Termoelectrica dell'11 giugno 2012 e le osservazioni di Electrocentrale Deva del 12 giugno 2012, trasmessele dalle autorità rumene il 26 luglio 2012. Queste ultime hanno inoltrato nuovamente le stesse osservazioni preliminari alla Commissione il 2 agosto 2012.
(6)Il 12 febbraio 2013, la Commissione ha informato le autorità rumene di non aver ricevuto osservazioni dalle parti interessate.
(7)Il 24 marzo 2013, le autorità rumene hanno ribadito la loro posizione preliminare in relazione a questo caso.
(8)La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni dalle autorità rumene con le lettere del 29 luglio e dell'11 settembre 2013, del 3 marzo, 6 agosto e 25 settembre del 2014 e del 19 gennaio 2015. Le autorità rumene hanno fornito ulteriori informazioni l'11 settembre 2013, il 24 marzo, il 14 maggio, il 3 settembre, il 22 settembre, il 10 ottobre e il 21 ottobre 2014 nonché il 20 febbraio 2015.
(9)Il 16 aprile 2015, la Romania ha rinunciato ai suoi diritti ai sensi dell'articolo 342 del trattato in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento n. 1 (3), secondo cui la decisione poteva essere adottata in rumeno, e ha acconsentito all'adozione della decisione in inglese.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_275_R_0014