Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che:
(1)Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi alla nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo, che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 16 aprile 2013.
(2)La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo è un derivato sintetico dell'indolo, sostituito sulla porzione fenilica dell'anello indolico. Risulta essere una sostanza stimolante che può anche avere effetti allucinogeni. Il 5-(2-amminopropil)indolo è stato rilevato per lo più in forma di polvere ma anche in forma di compressa e capsula. È disponibile alla vendita su Internet e nei negozi specializzati («head shop») ed è commercializzato come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». È stato anche rilevato in campioni di un prodotto venduto come «legal high» (sostanza psicoattiva legale) denominato «Benzo Fury», e in compresse somiglianti all'ecstasy.
(3)Le informazioni e i dati esistenti indicano che l'acuta tossicità del 5-(2-amminopropil)indolo può provocare effetti nocivi nell'uomo, come tachicardia e ipertermia, e può anche causare midriasi, agitazione e tremore. Il 5-(2-amminopropil)indolo può interagire con altre sostanze, fra cui medicinali e stimolanti che agiscono sul sistema monoaminergico. Gli specifici effetti fisici del 5-(2-amminopropil)indolo nell'uomo sono difficili da stabilire, poiché non sono stati pubblicati studi che ne valutino la tossicità acuta e cronica, gli effetti psicologici e comportamentali o il potenziale di dipendenza, e anche a causa della limitata disponibilità di informazioni e dati.
(4)Da aprile ad agosto del 2012 in quattro Stati membri sono stati registrati complessivamente 24 decessi, in relazione ai quali l'autopsia ha rilevato tracce di 5-(2-amminopropil)indolo, solo o combinato con altre sostanze. Anche se non è possibile stabilire con certezza il ruolo del 5-(2-amminopropil)indolo in tutti questi decessi, in alcuni casi tuttavia la sostanza è stata specificamente indicata nelle cause del decesso. Se questa nuova sostanza psicoattiva fosse disponibile e assunta su più ampia scala, le ripercussioni in termini di salute delle persone e di sanità pubblica potrebbero essere considerevoli. Non esistono informazioni disponibili sui rischi sociali legati al 5-(2-amminopropil)indolo.
(5)Nove paese europei hanno segnalato all'OEDT e all'Ufficio europeo di polizia (Europol) di aver rilevato la presenza di 5-(2-amminopropil)indolo. Non sono disponibili dati sulla prevalenza d'uso del 5-(2-amminopropil)indolo, ma le limitate informazioni esistenti indicano che il suo consumo può avvenire in ambienti analoghi a quelli di altri stimolanti, come a casa, nei bar e nei locali notturni o nei festival di musica.
(6)Nessun elemento indica che il 5-(2-amminopropil)indolo sia prodotto nell'Unione e non vi sono prove che portino a presupporre il coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, distribuzione o fornitura di questa nuova sostanza psicoattiva.
(7)La nuova sostanza psicoattiva 5-(2-amminopropil)indolo non ha proprietà o usi terapeutici noti, provati o riconosciuti, e non è oggetto di un'autorizzazione alla commercializzazione nell'Unione. A parte l'uso come standard analitico di riferimento e nella ricerca scientifica, nessun altro elemento indica che venga usata ad altri fini.
(8)La sostanza 5-(2-amminopropil)indolo non è stata e non è attualmente oggetto di alcuna valutazione nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, come definito nella decisione 2005/387/GAI. Due Stati membri sottopongono questa nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'ambito delle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Per controllare il 5-(2-amminopropil)indolo, cinque Stati europei applicano la legislazione nazionale relativa alle nuove sostanze psicoattive, alle merci pericolose o alle medicine.
(9)La relazione di valutazione dei rischi indica che esistono poche prove scientifiche sul 5-(2-amminopropil)indolo e sottolinea che sarebbero necessarie ulteriori ricerche per determinare i rischi sanitari e sociali rappresentati dalla sostanza. Tuttavia, gli elementi e le informazioni disponibili forniscono motivi sufficienti per sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo in tutta l'Unione. In considerazione dei rischi sanitari che comporta, come documentato dalla presenza rilevata in vari decessi, del fatto che può essere assunto inconsapevolmente e della mancanza di proprietà o usi terapeutici, il 5-(2-amminopropil)indolo dovrebbe essere sottoposto a misure di controllo in tutta l'Unione.
(10)Dato che sei Stati membri già controllano il 5-(2-amminopropil)indolo attraverso vari tipi di disposizioni legislative, sottoporre tale sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli nell'applicazione della legge e nella cooperazione giudiziaria a livello transfrontaliero e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dal consumo della stessa.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_275_R_0013