Decisione (UE) 2015/1889 del Consiglio dell'8 Ottobre 2015 relativa allo scioglimento del fondo pensioni di Europol.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto del Consiglio del 3 dicembre 1998 che stabilisce lo statuto del personale applicabile ai dipendenti dell'Europol (1) («statuto del personale Europol»), in particolare l'articolo 37, paragrafo 3, dell'appendice 6,

visto l'atto del Consiglio, del 12 marzo 1999, che adotta le norme relative al fondo pensioni dell'Europol, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dal consiglio di amministrazione di Europol, sentito il consiglio di amministrazione del fondo pensioni di Europol («fondo»),

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (2) («decisione Europol»), ha sostituito, a decorrere dalla data della sua applicazione, vale a dire il 1o dicembre 2010, l'atto del Consiglio, del 26 luglio 1995, che stabilisce la convenzione basata sull'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che istituisce un ufficio europeo di polizia («convenzione Europol») (3).

(2)La decisione Europol prevede che tutte le misure di attuazione della convenzione Europol sono abrogate con effetto dal 1o gennaio 2010, salvo disposizione contraria nella decisione Europol.

(3)L'articolo 57, paragrafo 5, della decisione Europol prevede, inoltre, che lo statuto del personale Europol e gli altri strumenti pertinenti continuano ad applicarsi ai membri del personale che non sono assunti a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (4) («statuto del personale»).

(4)La decisione Europol prevede altresì che lo statuto del personale si applica al direttore, ai vicedirettori e al personale Europol assunto dopo il 1o gennaio 2010.

(5)La decisione Europol stabilisce, inoltre, che tutti i contratti di lavoro conclusi da Europol, quale istituito ai sensi della convenzione Europol e in vigore alla data del 1o gennaio 2010, sono rispettati fino alla data di scadenza e non possono essere rinnovati in base allo statuto del personale Europol dopo la data di applicazione della decisione Europol.

(6)La decisione Europol stabilisce altresì che ai membri del personale assunto in base a un contratto in vigore al 1o gennaio 2010 deve essere offerta la possibilità di concludere contratti di agente temporaneo o di agente contrattuale in virtù del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Un'ampia maggioranza dei membri del personale si è avvalsa di tale possibilità.

(7)Di conseguenza, il numero dei membri del personale che continuano a essere assunti a norma dello statuto del personale Europol e, pertanto, i loro contributi da versare al fondo pensioni di Europol ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'appendice 6 dello statuto del personale Europol, sono diminuiti in maniera costante dal gennaio 2010. I contributi sono definitivamente terminati alla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro cui si applicava lo statuto del personale Europol il 31 dicembre 2014.

(8)A tutt'oggi, il fondo ha già versato un'ampia maggioranza delle prestazioni pensionistiche e delle indennità una tantum concesse ai partecipanti in base allo statuto del personale Europol. Le sue restanti passività in materia di pensioni sono limitate esclusivamente al pagamento mensile delle prestazioni a un numero molto limitato e in costante diminuzione di pensionati ed ex agenti, o al versamento a tali soggetti di un'indennità una tantum.

(9)Le passività del fondo devono terminare prima di quanto previsto al momento della sua creazione e possono essere determinate utilizzando consulenze attuariali.

(10)Gli attivi al momento disponibili nel fondo superano il capitale necessario per far fronte alle sue passività.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_276_R_0013

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
11176
Ieri:
27970
Settimana:
206631
Mese:
780471
Totali:
89291749
Oggi è il: 28-11-2024
Il tuo IP è: 3.142.43.244