Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1862 del Consiglio del 18 Ottobre 2015 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l'articolo 46,

considerando quanto segue:

(1)Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)Il 14 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran per una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. La piena attuazione del piano d'azione congiunto globale (PACG) garantirà la natura esclusivamente pacifica del programma nucleare iraniano e comporterà la revoca complessiva di tutte le sanzioni relative al nucleare.

(3)Conformemente al PACG, il Consiglio ha deciso di sospendere le misure restrittive nei confronti di persone ed entità di cui agli allegati V e VI della decisione 2010/413/PESC contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA. Tali persone ed entità dovrebbero essere rimosse dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui agli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012 contemporaneamente all'attuazione da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare, accertata dall'AIEA.

(4)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati VIII e IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di cui all'articolo 2, secondo comma, della decisione (PESC) 2015/1863 del Consiglio (2). La data di applicazione è pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 18 Ottobre 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

J.ASSELBORN

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0002

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