Regolamento (UE) 2015/1861 del Consiglio del 18 Ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione 2010/413/PESC.

(2)Il 18 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1863 (3), che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente talune misure in conformità della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2231 (2015), che approva il piano d'azione congiunto globale del 14 luglio 2015 («PACG»), relativo alla questione nucleare iraniana e che dispone le azioni da intraprendere in conformità del PACG.

(3)L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce che all'attuazione, accertata dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), degli impegni dell'Iran in materia di nucleare di cui al PACG, decadranno le disposizioni delle UNSCR 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015).

(4)L'UNSCR 2231 (2015) stabilisce inoltre che gli Stati devono adempiere alle pertinenti disposizioni contenute nell'allegato B dell'UNSCR 2231 (2015), volte a promuovere la trasparenza e a creare un clima favorevole alla piena attuazione del PACG.

(5)Conformemente al PACG, la decisione (PESC) 2015/1863 dispone la cessazione di tutte le misure restrittive economiche e finanziarie dell'Unione relative al nucleare contemporaneamente all'attuazione, accertata dall'AIEA, da parte dell'Iran delle misure concordate in materia di nucleare. La decisione (PESC) 2015/1863 introduce inoltre un regime di autorizzazione per il riesame e le decisioni sui trasferimenti verso l'Iran o le attività svolte con il paese in materia di nucleare non contemplati dall'UNSCR 2231 (2015), in piena coerenza con il PACG.

(6)L'impegno a revocare tutte le misure restrittive dell'Unione relative al nucleare conformemente al PACG lascia impregiudicato il meccanismo di risoluzione delle controversie specificato nel PACG e la reintroduzione di misure restrittive dell'Unione in caso di significativa inadempienza da parte dell'Iran degli impegni assunti nel quadro del PACG.

(7)In caso di reintroduzione di misure restrittive dell'Unione, per l'esecuzione dei contratti conclusi in conformità del PACG durante il periodo di allentamento delle sanzioni sarà fornita un'adeguata protezione coerentemente con le precedenti disposizioni in vigore nel momento in cui le sanzioni erano state originariamente imposte.

(8)Il potere di modificare gli elenchi di cui agli allegati VIII, IX, XIII e XIV del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbe essere esercitato dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionale rappresentata dal programma nucleare iraniano, e per garantire la coerenza con il processo di modifica e di revisione degli allegati I, II, III e IV della decisione 2010/413/PESC.

(9)L'attuazione delle misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(10)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_274_R_0001

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