Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che:
(1)Il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto, a norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI, una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR), che è stata trasmessa alla Commissione e al Consiglio in data 19 settembre 2014.
(2)La sostanza 4,4′-DMAR è un derivato sintetico ossazolinico sostituito. Si tratta di un derivato dell'aminorex e del 4-metilaminorex (4-MAR), due stimolanti sintetici sottoposti a misure di controllo ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.
(3)La sostanza 4,4′-DMAR è presente sul mercato degli stupefacenti nell'Unione almeno dal dicembre 2012 ed è stata segnalata nel sistema di allarme rapido nel dicembre 2012. Nove Stati membri hanno segnalato di aver individuato la sostanza in seguito a sequestri, principalmente sotto forma di polvere e di compresse bianche o colorate, nonché in campioni biologici e raccolti.
(4)La sostanza 4,4′-DMAR è apparsa sul mercato delle nuove sostanze psicoattive come «sostanza chimica utilizzata per la ricerca». Inizialmente venduta al dettaglio su Internet, ora può essere acquistata anche in strada. La sostanza 4,4′-DMAR è venduta e consumata in quanto tale, ma è anche spacciata per ecstasy o anfetamina sul mercato illegale.
(5)Tra giugno 2013 e giugno 2014 sono stati registrati 31 decessi dovuti alla sostanza 4,4′-DMAR in tre Stati membri. Nella maggior parte dei casi, la sostanza 4,4′-DMAR è stata la causa, o probabilmente la concausa assieme ad altre sostanze, del decesso. Uno Stato membro ha segnalato un caso di intossicazione non mortale.
(6)Non esistono studi sulla tossicità della sostanza 4,4′-DMAR.
(7)Non esistono dati sulla prevalenza d'uso della sostanza 4,4′-DMAR. Ciononostante, dalle informazioni disponibili risulta che il suo uso non sarebbe diffuso. Le informazioni ottenute dai casi di decesso suggeriscono inoltre che i consumatori avrebbero fatto uso della sostanza 4,4′-DMAR a loro insaputa mentre cercavano altri stimolanti.
(8)La criminalità organizzata è coinvolta solo in misura limitata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura della sostanza 4,4′-DMAR all'interno dell'Unione. I precursori chimici e le vie di sintesi utilizzati per la fabbricazione della sostanza 4,4′-DMAR non sono noti.
(9)La sostanza 4,4′-DMAR non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Non è attualmente oggetto di alcuna valutazione e non è mai stata valutata nell'ambito delle Nazioni Unite, né è prevista tale valutazione.
(10)La sostanza 4,4′-DMAR non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario provato o riconosciuto nell'Unione. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_275_R_0010