Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/1840 della Commissione del 7 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarski pršut» presentata dalla Croazia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)Con la notifica di opposizione del 30 agosto 2013 e la dichiarazione di opposizione motivata del 25 ottobre 2013, la Slovenia si è opposta alla registrazione in virtù dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'opposizione è stata dichiarata ricevibile.

(3)Con lettere datate 7 febbraio 2014 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di addivenire a un accordo fra di loro conformemente alle rispettive procedure interne. Una proroga di tre mesi del termine per la consultazione è stata inoltre accordata, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)La Slovenia sosteneva, tra l'altro, che la registrazione di «Istarski pršut» non fosse conforme alla definizione di una denominazione di origine protetta in quanto la zona geografica per le materie prime era maggiore della zona geografica delimitata. Inoltre, la Slovenia sosteneva che la registrazione avrebbe danneggiato l'esistenza dell'«Istrski pršut», vale a dire la denominazione utilizzata in Slovenia per un prodotto che presenta le caratteristiche dell'«Istarski pršut», e che era stato immesso legalmente sul mercato oltre cinque anni prima della data di pubblicazione del documento unico dell'«Istarski pršut» nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(5)Dopo sei mesi di consultazioni, è stato raggiunto un accordo tra la Croazia e la Slovenia. Esso è stato comunicato alla Commissione con lettere del 3 e del 10 settembre 2014.

(6)Varie modifiche sono state apportate al disciplinare del prodotto a seguito dell'accordo. La domanda croata è diventata multinazionale (croata e slovena). Il nome del prodotto «Istarski pršut» è stato modificato in «Istarski pršut/Istrski pršut», includendo quindi anche il nome in lingua slovena. La zona di produzione è stata estesa per comprendere la parte slovena della penisola istriana. Piccoli adeguamenti sono stati inoltre introdotti in altre sezioni del disciplinare.

(7)Poiché il documento unico è stato radicalmente modificato, in conformità dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha ripetuto l'esame della domanda ed ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni previste per la registrazione.

(8)Per quanto riguarda la parte croata della regione, la differenza tra la zona geografica per le materie prime e la zona geografica definita è stata mantenuta così com'era nella domanda originaria. Tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono soddisfatti ed il nome può beneficiare della deroga di cui a tale articolo e, di conseguenza, può essere registrato come denominazione di origine protetta.

(9)A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut», presentata dalla Croazia e dalla Slovenia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3).

(10)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut» deve essere registrata,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La denominazione «Istarski pršut/Istrski pršut» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (4).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 7 Ottobre 2015

Per la Commissione,

a nome del Presidente

Phil HOGAN

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_267_R_0001

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