Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/391/PESC (1).
(2)La decisione 2013/391/PESC prevede per i quattro progetti contenuti nella stessa («i progetti») un periodo di attuazione di ventiquattro mesi per l'attuazione a decorrere dalla data della conclusione di un accordo di finanziamento tra la Commissione e il segretariato delle Nazioni Unite (ufficio per gli affari del disarmo).
(3)Il 4 giugno 2015 l'agenzia esecutiva, ossia l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari del disarmo (UNODA) ha chiesto all'Unione l'autorizzazione a prorogare fino al 25 aprile 2016 il periodo di attuazione, al fine di consentire il proseguimento dell'attuazione dei progetti oltre la data di scadenza iniziale.
(4)Nella propria richiesta del 4 giugno 2015 l'UNODA ha affermato che il proseguimento dei progetti potrebbe essere attuato senza implicazioni sul piano delle risorse.
(5)La decisione 2013/391/PESC dovrebbe pertanto essere prorogata al fine di consentire la piena attuazione dei progetti,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2013/391/PESC è così modificata:
1)All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.La presente decisione cessa di produrre effetti il 25 aprile 2016.»;
2)Nell'allegato, il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6.DURATA
La presente decisione cesserà di produrre effetti il 25 aprile 2016.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 12 Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_266_R_0011