Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1842 della Commissione del 9 Ottobre 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2014/40/UE ha stabilito nuove regole sulle avvertenze relative alla salute, comprese le avvertenze combinate relative alla salute, da collocare sui prodotti del tabacco da fumo. Le avvertenze combinate relative alla salute dovrebbero comprendere una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I di tale direttiva, una fotografia a colori corrispondente, specificata nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II di tale direttiva, e informazioni sulla disassuefazione dal fumo. Dovrebbero occupare il 65 % delle superfici esterne anteriore e posteriore delle confezioni unitarie e dell'eventuale imballaggio esterno.

(2)È opportuno stabilire le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, tenendo conto delle diverse forme delle confezioni. In particolare, è opportuno specificare la posizione della fotografia, dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo all'interno dell'avvertenza combinata relativa alla salute, le dimensioni di tali elementi, il formato, i colori e i caratteri da usare al fine di garantire che ciascun elemento sia pienamente visibile.

(3)Considerate le diverse forme e dimensioni delle confezioni presenti sul mercato, è opportuno esigere che le avvertenze combinate relative alla salute siano collocate una sopra l'altra o una accanto all'altra. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 70 % occorre utilizzare un formato impilato. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute supera la sua larghezza di oltre il 20 % ma di non oltre il 65 % occorre utilizzare un formato accostato. Se l'altezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è maggiore o uguale al 65 %, ma minore o uguale al 70 % della sua larghezza, i fabbricanti di prodotti del tabacco dovrebbero essere autorizzati a scegliere il formato da utilizzare, purché tutti gli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute restino pienamente visibili e non siano distorti.

(4)Al fine di garantire che la fotografia sia l'elemento saliente dell'avvertenza sanitaria combinata, dovrebbe essere posizionata in cima alle avvertenze combinate relative alla salute nel formato impilato e nella metà sinistra delle avvertenze combinate relative alla salute nel formato accostato. La fotografia dovrebbe anche essere l'elemento più grande dell'avvertenza combinata relativa alla salute.

(5)Se a causa della forma della confezione unitaria o dell'imballaggio esterno, la larghezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute è notevolmente maggiore dell'altezza, è tuttavia opportuno prevedere disposizioni particolari per le dimensioni degli elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute, al fine di garantire che la fotografia non sia distorta dal ridimensionamento e che l'avvertenza testuale e le informazioni sulla disassuefazione dal fumo restino pienamente visibili e leggibili.

(6)Al fine di garantire la visibilità e la chiarezza dell'avvertenza combinata relativa alla salute, si dovrebbero stabilire regole in merito ai colori, alla risoluzione minima, ai caratteri e all'interlinea. Le tolleranze di stampa inevitabili sono considerate accettabili.

(7)È opportuno prevedere regole speciali per le avvertenze combinate relative alla salute da collocare sulla parte anteriore delle confezioni unitarie con una chiusura di tipo flip-top quando tale chiusura copre una superficie che è maggiore o minore del 50 % della superficie prevista per la fotografia e l'apertura della chiusura di tipo flip-top dividerebbe in due la fotografia, l'avvertenza testuale o le informazioni sulla disassuefazione dal fumo. In questi casi è opportuno prevedere regole più flessibili per quanto riguarda le dimensioni di ciascuno dei tre elementi dell'avvertenza combinata relativa alla salute. Ai fabbricanti o agli importatori dovrebbe inoltre essere consentito ridurre le dimensioni dei caratteri e l'interlinea dell'avvertenza testuale e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo quando l'avvertenza combinata relativa alla salute collocata sulla parte anteriore di tali confezioni è in più lingue o qualora inevitabile sui prodotti del tabacco da fumo diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua, purché tutti gli elementi rimangano pienamente visibili.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_267_R_0003

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