La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originario, tra l'altro, dell'India. Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (3) il Consiglio ha modificato il livello delle misure di compensazione in vigore nei confronti delle importazioni di PET dall'India. Le modifiche si basano su un riesame accelerato avviato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 597/2009. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (4), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (6) del Consiglio in seguito a riesami intermedi parziali. Un successivo riesame intermedio parziale è stato chiuso senza modifiche delle misure in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (7). In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (8), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Con la decisione 2000/745/CE (9) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da tre produttori esportatori dell'India che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Con la decisione di esecuzione n. 2014/109/UE (10) la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, a causa di un mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
(2)Le misure in vigore consistono in un dazio compensativo specifico che varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR/t istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_208_R_0004