La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 108,
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, qualora decidano di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, devono adottare le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
(2)La decisione 2005/443/CE della Commissione (2) ha già approvato siffatte misure comunicate dal Regno Unito.
(3)Il 13 aprile 2015 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'intenzione di pagare le spese relative a regimi specifici in euro anziché in lire sterline, indicando le misure che verrebbero applicate in conformità dell'articolo 108 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per assicurare che l'uso dell'euro invece della lira sterlina non determini un vantaggio sistematico.
(4)Le misure previste dal Regno Unito possono essere così sintetizzate:
-Gli importi fissati dalla legislazione dell'Unione possono essere pagati in euro agli operatori,
-Il rischio del tasso di cambio connesso con la successiva conversione in lire sterline grava interamente sugli operatori,
-Gli operatori sono tenuti ad assumere un impegno permanente per almeno un anno,
-Riguardo al pagamento di base e agli altri pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli operatori optano per il pagamento in euro nel momento in cui presentano la domanda di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (4),
-Per quanto riguarda le misure di mercato a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (UE) n. 1370/2013 (6) del Consiglio, gli operatori devono essere approvati con almeno tre mesi di anticipo per ricevere i pagamenti in euro; anche per recedere dal meccanismo è necessario un preavviso di tre mesi; nuovi pagamenti in euro sono possibili soltanto dopo un periodo di attesa di un anno.
(5)Le misure in questione sono conformi all'obiettivo perseguito dal regolamento (UE) n. 1306/2013, ossia quello di evitare che l'uso dell'euro invece della moneta nazionale determini un vantaggio sistematico. Occorre pertanto approvare tali misure.
(6)Di conseguenza, la decisione 2005/443/CE deve essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Sono approvate le misure comunicate dal Regno Unito il 13 aprile 2015 concernenti il pagamento in euro di spese determinate dalla legislazione agricola settoriale di cui all'allegato e dagli eventuali atti delegati o di esecuzione adottati in base a tali strumenti.
Articolo 2
La decisione 2005/443/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2015
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_208_R_00064