La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»).
(2)L'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione di prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti ai trattamenti pertinenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato.
(3)Il Sud Africa figura nell'elenco di cui all'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici provenienti dall'intero territorio o da determinate parti di esso.
(4)A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità («HPAI») del sottotipo H5N2 sul territorio sudafricano nell'aprile 2011, la decisione n. 2007/777/CE è stata modificata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione (3), in modo da stabilire che l'introduzione nell'Unione dei suddetti prodotti provenienti dal Sud Africa possa essere autorizzata solo a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE, il quale provvede all'inattivazione di eventuali virus presenti nel prodotto. In relazione all'evolversi della situazione sanitaria sono stati inoltre adottati i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 991/2011 (4) e (UE) n. 110/2012 (5).
(5)Il 2 marzo 2015 il Sud Africa ha presentato informazioni in merito alla situazione relativa alla HPAI dichiarando il suo intero territorio indenne da tale malattia.
(6)Tali informazioni sono state ora valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Sud Africa, è opportuno modificare il trattamento prescritto per i prodotti contemplati dalla decisione 2007/777/CE al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole.
(7)È pertanto opportuno modificare le conseguenza le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE.
(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 3 Agosto 2015
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_208_R_0007