Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione del 20 Luglio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,

visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

considerando quanto segue:

(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

(2)Nel novembre del 2012 il Regno Unito ha aggiornato la sua precedente obiezione formale, sollevata nel dicembre 2010, per quanto riguarda la norma EN 12635:2002+A1:2008 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Installazione ed utilizzo» aggiungendo la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo», di cui il Comitato europeo di normazione (CEN) ha proposto l'armonizzazione in applicazione della direttiva 2006/42/CE e il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 18 novembre 2011 (3).

(3)Nell'obiezione formale si contesta il mancato rispetto, nelle norme di riferimento EN 12453:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza in uso di porte motorizzate — Requisiti», di cui ai punti 4.2.2 Forza per l'azionamento manuale, 4.2.6 Protezione contro i rischi di taglio, 4.3.2 Protezione contro schiacciamento, cesoiamento e trascinamento, 4.3.3 Forze di funzionamento, 4.3.4 Sicurezza elettrica e 4.3.6 Requisiti alternativi, ed EN 12445:2000 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa — Sicurezza in uso di porte motorizzate — Metodi di prova», di cui al punto 4.3.3 Forze di funzionamento, dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.

(4)Dopo aver esaminato la norma EN 13241-1:2003+A1:2011 insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, di cui ai punti 1.3.7 Rischi dovuti agli elementi mobili e 1.4.3 Requisiti particolari per i dispositivi di protezione dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE, attribuiti alle norme di riferimento EN 12453:2000 ed EN 12445:2000.

(5)Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento relativo alla norma EN 13241-1:2003+A1:2011 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 13241-1:2003+A1:2011 «Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — Norma di prodotto — parte 1: Prodotti senza caratteristiche di resistenza al fuoco o controllo del fumo» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con limitazione conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 20 Luglio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean Claude JUNCKER

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_199_R_0010

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