Decisione (UE) 2015/1300 della Commissione del 27 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Il 24 maggio 2012 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di una società farmaceutica tedesca secondo la quale l'esonero dall'obbligo del produttore di operare uno sconto sul prezzo dei farmaci accordato ai propri concorrenti ai sensi della legge tedesca si configura come aiuto di Stato.

(2)L'8 giugno 2012 la Commissione ha trasmesso la versione non riservata della denuncia alle autorità tedesche chiedendo informazioni supplementari.

(3)Con lettera del 27 luglio 2012 la Germania ha trasmesso le proprie osservazioni sulla denuncia e inviato le informazioni aggiuntive richieste. In data 31 luglio 2012 la Germania ha trasmesso una versione non riservata della risposta. Il 24 agosto 2012 la Commissione ha inviato questa versione non riservata al denunciante chiedendogli se, viste le spiegazioni della Germania, intendeva portare avanti la pratica.

(4)Il denunciante ha confermato le proprie affermazioni e con lettera del 26 settembre 2012 ha commentato le argomentazioni della Germania. Il 21 novembre 2012 la Commissione ha inoltrato la risposta alle autorità tedesche, che si sono espresse al riguardo con lettera datata 13 dicembre 2012.

(5)Il 6 dicembre 2012 si è tenuto un incontro con il denunciante.

(6)In data 30 gennaio 2013 e 5 aprile 2013 il denunciante ha trasmesso informazioni complementari.

(7)Con lettera del 24 luglio 2013 la Commissione ha informato la Germania della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione all'aiuto in questione.

(8)La decisione di avvio del procedimento della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto.

(9)Con lettera del 30 settembre 2013 la Germania ha presentato le proprie osservazioni sulla decisione relativa all'avvio del procedimento di indagine formale. Inoltre, la Commissione ha ricevuto diverse osservazioni di terzi interessati e del denunciante.

(10)In data 6 gennaio 2014 le versioni non riservate di tali osservazioni sono state trasmesse alle autorità tedesche, offrendo loro la possibilità di esprimersi in merito. Le osservazioni della Germania sono state trasmesse con lettera del 14 febbraio 2014.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_199_R_0009

 

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