La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,
considerando quanto segue:
(1)la sostanza 3-Benziliden canfora è attualmente autorizzata per l'impiego nei prodotti cosmetici come filtro UV in una concentrazione massima del 2,0 %. Essa figura al numero d'ordine 19 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(2)Il Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) (2) ha concluso nel suo parere del 18 giugno 2013 che, a causa di un margine di sicurezza inferiore a 100, l'utilizzo di 3-Benziliden canfora come filtro UV nei prodotti cosmetici in una concentrazione massima del 2,0 % è considerato a rischio.
(3)Al fine di garantire che i prodotti per la protezione solare siano innocui per la salute umana, è necessario eliminare la sostanza 3-Benziliden canfora dall'elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1223/2009.
(4)Considerando che la sostanza 3-Benziliden canfora è nota non solo come filtro UV, ma anche come assorbente di UV, il suo uso dovrebbe essere vietato nei prodotti cosmetici.
(5)Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
(6)È opportuno differire l'applicazione della restrizione sopraccitata per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Gli allegati II e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
A decorrere dal 18 febbraio 2016 sono immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione solo i prodotti cosmetici che rispettano le prescrizioni del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 28 Luglio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_199_R_0007