La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l'articolo 129, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 ottobre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/505/UE (2) (nel seguito «la decisione») che autorizza la misura provvisoria adottata dalla Repubblica francese in conformità dell'articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per limitare l'uso di sali di ammonio nei materiali isolanti in ovatta di cellulosa.
(2)La misura provvisoria, autorizzata a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione, per un periodo di tempo di 21 mesi a decorrere dal 15 ottobre 2013, giungerà a scadenza il 14 luglio 2015.
(3)Il periodo di 21 mesi era volto a concedere un tempo sufficiente per concludere la procedura di restrizione che la Repubblica francese aveva dovuto avviare a norma dell'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 inoltrando all'Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo, in conformità dell'allegato XV del medesimo regolamento, entro tre mesi dalla data della decisione. La decisione prevede che l'autorizzazione scada prima della scadenza del periodo di 21 mesi se la procedura di restrizione si conclude prima.
(4)A seguito di difficoltà impreviste relative al controllo di conformità effettuato sul fascicolo secondo quanto disposto all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006, la procedura di restrizione è stata ritardata e probabilmente non si concluderà prima della primavera 2016.
(5)Le ragioni alla base dell'autorizzazione della misura provvisoria rimangono invariate.
(6)Al fine di evitare l'incertezza giuridica che deriverebbe dalla scadenza dell'autorizzazione della misura provvisoria francese prima della conclusione della procedura di restrizione, è necessario estendere il periodo di tempo per il quale la misura provvisoria è autorizzata.
(7)La presente decisione è conforme al parere del comitato REACH,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione 2013/505/UE il periodo di tempo «21 mesi» è sostituito da «36 mesi».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal 13 luglio 2015.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 10 Luglio 2015
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_184_R_0010