Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.
(2)Il 24 novembre 2013 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno raggiunto un accordo con l'Iran su un piano d'azione congiunto che definisce un approccio per il raggiungimento di una soluzione globale a lungo termine della questione nucleare iraniana. È stato convenuto che il processo che porterà a tale soluzione globale comprenderà, in una prima fase, l'adozione a opera di entrambe le parti, per un periodo di sei mesi, di misure iniziali reciprocamente concordate e rinnovabili di comune accordo.
(3)Il 7 luglio 2015, con decisione (PESC) 2015/1099 (2), il Consiglio ha deciso di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 10 luglio 2015.
(4)Il 10 luglio 2015 la Cina, la Francia, la Germania, la Federazione russa, il Regno Unito e gli Stati Uniti, con il sostegno dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, hanno convenuto con l'Iran di prorogare l'attuazione delle misure del piano d'azione congiunto fino al 13 luglio 2015 per avere il tempo di proseguire i negoziati nella prospettiva di giungere a un accordo su un piano d'azione congiunto globale.
(5)La sospensione delle misure restrittive dell'Unione specificate nel piano d'azione congiunto dovrebbe pertanto essere prorogata fino al 13 luglio 2015. I pertinenti contratti dovrebbero essere eseguiti entro tale data.
(6)È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'articolo 26 bis della decisione 2010/413/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 26 bis
1.Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda il trasporto di petrolio greggio iraniano.
2.Il divieto di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2, è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda la fornitura di assicurazione e riassicurazione relativa all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio iraniano.
3.Il divieto di cui all'articolo 3 ter è sospeso fino al 13 luglio 2015.
4.Il divieto di cui all'articolo 4 quater è sospeso fino al 13 luglio 2015 per quanto riguarda l'oro e i metalli preziosi.
5.All'articolo 10, paragrafo 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
“a)i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari inferiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
b)i trasferimenti connessi a operazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi agricoli o umanitari superiori a 1 000 000 EUR e i trasferimenti relativi a rimesse personali di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse;
c)altri trasferimenti di importo superiore a 100 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni concesse.”
6.All'articolo 10, paragrafo 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti fino al 13 luglio 2015:
“b)altri trasferimenti di importo inferiore a 400 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare; il trasferimento è notificato all'autorità competente dello Stato membro interessato se di importo superiore a 10 000 EUR;
c)altri trasferimenti di importo superiore a 400 000 EUR necessitano dell'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. L'autorizzazione è considerata come concessa entro quattro settimane, a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia sollevato obiezioni entro tale termine. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri delle autorizzazioni respinte.”
7.I divieti di cui all'articolo 18 ter sono sospesi fino al 13 luglio 2015.
8.I divieti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 20, paragrafo 2, al Ministero del petrolio di cui all'allegato II sono sospesi fino al 13 luglio 2015, nella misura necessaria all'esecuzione, fino al 13 luglio 2015, dei contratti per l'importazione o l'acquisto di prodotti petrolchimici iraniani.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 10 Luglio 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.ASSELBORN
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_184_R_0009