Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1055 della Commissione del 30 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) (1),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), come integrato nell'accordo e in particolare nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione abbia facoltà di decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3).

(2)Con la decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE (4) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)La Svizzera ha presentato alla Commissione il piano di prestazione a livello di FAB, in questo caso il FAB dell'Europa centrale («FABEC»), il 30 giugno 2014. Per la valutazione dello stesso, la Commissione si è basata sulle informazioni presentate nel piano di prestazione.

(4)L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2015.

(5)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety), è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza e all'applicazione della classificazione del livello di gravità basato sulla metodologia dello strumento di analisi dei rischi (RAT), in conformità al principio di cui al punto 2 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013. Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in conformità ai principi di cui al punto 3 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per l'efficienza di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva che, se applicati, garantiscono il conseguimento a livello dell'Unione dell'obiettivo prestazionale in questione, calcolato dal gestore della rete e definito dal piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente del giugno 2014 («piano operativo della rete»). Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(7)La Commissione ritiene pertanto che gli obiettivi contenuti nel piano di prestazione elaborato dalla Svizzera, per quanto riguarda il FABEC, siano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza (safety) e l'ambiente. Per quanto riguarda tutti questi obiettivi non è necessario quindi formulare raccomandazioni indirizzate all'autorità nazionale di vigilanza interessata perché proponga obiettivi rivisti. Per quanto riguarda gli obiettivi presentati dalla Svizzera per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, che non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, la Commissione ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi, come indicato nella [decisione di esecuzione della Commissione riguardante l'incoerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera].

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la sicurezza (safety) e l'ambiente inclusi nel piano di prestazione del FABEC presentato dalla Svizzera ai sensi del Regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE.

Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 30 Giugno 2015

Per la Commissione

Violeta BULC

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_171_R_0005

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