Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione del 30 Giugno 2015.

La Commissione europea,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) (1),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), come integrato nell'accordo e in particolare nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)A norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), comprendenti obiettivi nazionali o obiettivi a livello di FAB a carattere vincolante, garantendo la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Tale regolamento prevede inoltre che la Commissione valuti la coerenza di questi obiettivi sulla base dei criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d) e che la Commissione possa decidere di formulare raccomandazioni qualora rilevi il mancato rispetto dei suddetti criteri. Norme dettagliate al riguardo sono indicate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (3).

(2)Con la decisione di esecuzione della Commissione 2014/132/UE (4) sono stati adottati obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nei settori essenziali di prestazione, ovvero la sicurezza (safety), l'ambiente, la capacità e l'efficienza economica per il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

(3)La Svizzera ha presentato alla Commissione il piano di prestazione a livello di FAB, in questo caso il FAB dell'Europa centrale («FABEC»), il 30 giugno 2014. Per la valutazione dello stesso, la Commissione si è basata sulle informazioni presentate nel piano di prestazione.

(4)L'organo di valutazione delle prestazioni, che è incaricato di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, ha presentato alla Commissione una relazione di valutazione iniziale il 7 ottobre 2014 e una versione aggiornata di tale relazione il 15 dicembre 2014. L'organo di valutazione delle prestazioni ha inoltre presentato alla Commissione relazioni basate su informazioni provenienti dalle autorità nazionali di vigilanza in merito al monitoraggio dei piani e degli obiettivi prestazionali presentati a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(5)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui al punto 4 dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità che, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale dell'Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente di giugno 2014 («piano operativo della rete»), sia raggiunto a livello di UE. Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi non sono conformi ai rispettivi valori di riferimento e pertanto non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

(6)Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi espressi in termini di costi unitari determinati di rotta presentati dalla Svizzera, come indicati nel piano di prestazione del FABEC, in conformità ai principi di cui al punto 5, in combinato disposto con il punto 1, dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi unitari determinati di rotta rispetto ad altri Stati membri con un contesto economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che tali obiettivi non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione, per i seguenti motivi.

(7)Per quanto riguarda la Svizzera, gli obiettivi fissati si basano su una riduzione media annua prevista di solo l'1,0 % dei costi unitari determinati di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento. Questo valore è considerevolmente inferiore all'obiettivo di riduzione della media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento (– 3,3 % annuo). Anche nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento la diminuzione dei costi unitari determinati di rotta previsti non è in linea con la tendenza a livello dell'Unione (– 0,6 % rispetto a – 1,7 %). L'obiettivo per il 2019 si basa inoltre su una previsione dei costi unitari determinati di rotta per il 2019 sostanzialmente superiore (+ 26,6 %) alla media dei costi unitari determinati di rotta degli Stati membri che presentano un contesto economico e operativo simile a quello della Svizzera e superiore di circa il 41 % all'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione nel 2019.

(8)È opportuno pertanto che la Commissione formuli delle raccomandazioni in merito alle misure necessarie che la Svizzera dovrebbe adottare al fine di garantire che l'autorità nazionale di vigilanza proponga obiettivi prestazionali rivisti che affrontino le incoerenze identificate nella presente decisione. Spetta poi alla Svizzera adottare gli obiettivi prestazionali rivisti e comunicarli alla Commissione entro quattro mesi dalla notifica della presente decisione, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.

(9)Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è necessario garantire che gli obiettivi prestazionali rivisti siano almeno conformi ai valori di riferimento FAB concernenti la capacità definiti nel piano operativo della rete. La revisione degli obiettivi prestazionali dovrebbe tenere conto delle misure correttive o di attenuazione intese ad assicurare il rispetto dei valori di riferimento FAB pertinenti, specificati nel piano operativo della rete.

(10)Al fine di affrontare le incoerenze relative al settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, per quanto riguarda la Svizzera è necessario che gli obiettivi prestazionali relativi all'efficienza economica espressi in termini di costi unitari determinati di rotta siano rivisti al ribasso, in modo da essere in linea con la riduzione media dei costi unitari determinati di rotta a livello dell'Unione nel corso del secondo periodo di riferimento e nel corso del periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento.

Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_171_R_0006

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