Decisione N.1/2015.

Il Comitato,

visto l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità («l'Accordo»), in particolare l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui prodotti da costruzione (1) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, giudicate equivalenti a tale legislazione dell'Unione europea, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo.

(2)È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», al fine di riflettere tali sviluppi.

(3)L'Unione europea ha adottato un nuovo regolamento sui biocidi (2) e la Svizzera ha modificato le proprie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, giudicate equivalenti a tale legislazione dell'Unione europea, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, dell'Accordo.

(4)È pertanto opportuno modificare l'allegato 1, capitolo 18 «Biocidi», al fine di riflettere tali sviluppi.

(5)È necessario aggiornare, nell'allegato 1 dell'Accordo, i riferimenti giuridici contenuti nel capitolo 14 «Buona pratica di laboratorio (Good laboratory practice — GLP)» e nel capitolo 15 «Ispezioni della buona pratica di fabbricazione (Good manufacturing practice — GMP) e certificazione delle partite dei medicinali».

(6)L'articolo 10, paragrafo 5, dell'Accordo dispone che il comitato possa, su proposta di una delle parti, modificare gli allegati dell'Accordo.

Ha adottato la seguente decisione:

1.L'allegato 1, capitolo 16 «Prodotti da costruzione», dell'Accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato A della presente decisione.

2.L'allegato 1, capitolo 18 «Biocidi», dell'Accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato B della presente decisione.

3.L'allegato 1 dell'Accordo è modificato conformemente alle disposizioni dell'allegato C della presente decisione.

4.La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del Comitato autorizzati ad agire per conto delle parti. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Per la Confederazione svizzera

Christophe PERRITAZ

Firmato a Berna,il 14 Aprile 2015

Per l'Unione europea

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Firmato a Bruxelles,il 7 Aprile 2015

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_171_R_0008

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