Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/932/PESC (1).
(2)Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che, tra l'altro, impone un embargo sulle armi nei confronti di Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi nonché delle persone ed entità designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014). Ciò lascia impregiudicato il divieto generale di mettere a disposizione risorse economiche, direttamente o indirettamente, a tali persone ed entità, o a beneficio delle stesse.
(3)L'UNSCR 2216 (2015) sottolinea altresì che gli atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen possono anche includere le violazioni dell'embargo sulle armi o il fatto di impedire l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.
(4)L'UNSCR 2216 (2015) designa due ulteriori persone da sottoporre alle misure restrittive imposte dai punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014).
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/932/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2014/932/PESC è così modificata:
1)l'articolo 1 è rinumerato come articolo 2 bis e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d)atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;
2)l'articolo 2 è rinumerato come articolo 2 ter e al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d)atti che violano l'embargo sulle armi o che impediscono l'inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l'accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.»;
3)(non riguarda la versione italiana)
4)sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 1
1.Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio — alle persone ed entità designate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014), o a beneficio delle stesse, nonché a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.
L'elenco delle persone ed entità di cui al presente paragrafo figura nell'allegato della presente decisione.
2.Sono vietati:
a)la prestazione di assistenza tecnica, formazione o di altra assistenza, compresa la fornitura di mercenari armati, in relazione ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1;
b)il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per l'eventuale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la prestazione di assistenza tecnica o di altro tipo, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
1.Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi i loro porti e aeroporti, tutti i carichi diretti nello Yemen, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
2.Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono — anche distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento — i prodotti di cui sono vietati a norma della presente decisione la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione.
3.Gli Stati membri presentano senza indugio al Comitato delle sanzioni una prima relazione scritta sull'ispezione di cui al paragrafo 1, che indichi, in particolare, il motivo delle ispezioni, i risultati di tali ispezioni, se la cooperazione è stata fornita o meno e se erano presenti prodotti vietati. Inoltre, entro 30 giorni gli Stati membri presentano al Comitato delle sanzioni una successiva relazione scritta contenente elementi pertinenti relativi all'ispezione, al sequestro e allo smaltimento, nonché al trasferimento, compresa una descrizione dei prodotti, la loro origine e destinazione prevista, se tali informazioni non figurano nella relazione scritta iniziale.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/932/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo,l'8 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
D.REIZNIECE-OZOLA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_143_R_0005