La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 497, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Per prevenire perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e per evitare di penalizzare gli enti assoggettandoli a requisiti di fondi propri più elevati durante le procedure di autorizzazione e di riconoscimento delle controparti centrali («CCP») esistenti, l'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 ha previsto un periodo transitorio durante il quale saranno considerate controparti centrali qualificate tutte le CCP mediante le quali gli enti stabiliti nell'Unione compensano operazioni.
(2)Il regolamento (UE) n. 575/2013 ha inoltre modificato il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) in ordine all'uso di taluni fattori per il calcolo dei requisiti di fondi propri degli enti per le esposizioni verso CCP. Di conseguenza, l'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 impone a talune controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato, l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti. Tale periodo transitorio è analogo a quello di cui all'articolo 497 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(3)Sia il periodo transitorio per i requisiti di fondi propri di cui all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 che il periodo transitorio per la notifica del margine iniziale di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 dovevano scadere originariamente il 15 giugno 2014.
(4)L'articolo 497, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio. È opportuno che tale proroga si applichi anche ai termini di cui all'articolo 89, paragrafo 5 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 della Commissione (3), in un primo tempo, e, successivamente, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014 della Commissione (4) hanno già prorogato tali periodi transitori fino al 15 giugno 2015.
(5)Il processo di autorizzazione per le CCP esistenti stabilite nell'Unione è in corso, ma non sarà completato entro il 15 giugno 2015. Per quanto riguarda le CCP esistenti stabilite in paesi terzi che hanno già presentato domanda di riconoscimento, non è stato ancora concesso loro alcun riconoscimento. La necessità di evitare perturbazioni ai mercati finanziari internazionali, che ha portato in precedenza alla proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 497, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le controparti centrali stabilite in paesi terzi, si ripresenterebbe pertanto dopo la scadenza della proroga del periodo transitorio fissato nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014. Un'ulteriore proroga del periodo transitorio consentirebbe quindi agli enti stabiliti nell'Unione (o alle loro filiazioni stabilite al di fuori dell'Unione) di evitare un incremento significativo dei requisiti di fondi propri a causa della mancanza di CCP riconosciute stabilite in ciascuno di tali paesi terzi interessati che forniscono, in modo efficiente e accessibile, il tipo specifico di servizi di compensazione richiesti dagli enti dell'Unione. Pur essendo probabilmente soltanto temporaneo, tale incremento potrebbe potenzialmente comportare il ritiro degli enti che agiscono come partecipanti diretti in tali CCP e quindi causare perturbazioni nei mercati in cui esse operano. È pertanto necessaria un'ulteriore proroga di sei mesi dei periodi transitori.
(6)Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato bancario europeo,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
I periodi transitori di 15 mesi di cui rispettivamente all'articolo 497, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e all'articolo 89, paragrafo 5 bis, primo e secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, già prorogati a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 591/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2014, sono prorogati di ulteriori sei mesi fino al 15 dicembre 2015.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 4 Giugno 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_143_R_0003