La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
sentito il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1)La decisione 2009/568/CE della Commissione (2) scade il 30 giugno 2015.
(2)La decisione 2011/333/UE della Commissione (3) scade il 7 giugno 2015.
(3)La decisione 2011/381/UE della Commissione (4) scade il 24 giugno 2015.
(4)La decisione 2012/448/UE della Commissione (5) scade il 12 luglio 2015.
(5)La decisione 2012/481/UE della Commissione (6) scade il 16 agosto 2015.
(6)È stata condotta una valutazione al fine di confermare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalle decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE. Poiché i processi di revisione degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle decisioni di cui sopra inizieranno nel 2015, è opportuno prorogare fino al 31 dicembre 2018 il periodo di validità di tali criteri e requisiti.
(7)Occorre pertanto modificare di conseguenza le decisioni 2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE.
(8)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'articolo 3 della decisione 2009/568/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “tessuto-carta” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2018.»
Articolo 2
L'articolo 4 della decisione 2011/333/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta per copia e carta grafica” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2018.»
Articolo 3
L'articolo 4 della decisione 2011/381/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “lubrificanti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2018.»
Articolo 4
L'articolo 4 della decisione 2012/448/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta da giornale” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2018.»
Articolo 5
L'articolo 4 della decisione 2012/481/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “carta stampata” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2018.»
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Giugno 2015
Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_142_R_0009