Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio del 5 Giugno 2015.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

(1)Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.

(3)È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.

(4)È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015.

La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 5 Giugno 2015

Per il Consiglio

Il Presidente

E.RINKĒVIČS

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_142_R_0008

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