Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
considerando quanto segue:
(1)Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).
(2)Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale dispone che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC devono applicarsi fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone.
(3)È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
(4)È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di due di tali quattro persone e aggiornare la relativa motivazione.
(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC del Consiglio è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016. Le misure di cui all'articolo 1 si applicano in relazione alla voce n. 10 dell'allegato fino al 6 ottobre 2015.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 5 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
E.RINKĒVIČS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_142_R_0008