Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/565/PESC (1), modificata da ultimo dalla decisione 2014/674/PESC (2). La decisione 2010/565/PESC cessa di produrre effetti il 30 giugno 2015.
(2)Il 20 aprile 2015 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi che modifica e proroga la missione EUSEC RD Congo nella Repubblica democratica del Congo.
(3)L'EUSEC RD Congo sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione 2010/565/PESC è così modificata:
1)l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Mandato
Al fine di consolidare i risultati conseguiti dall'EUSEC RD Congo e predisporre la transizione verso le FARDC una volta portato a termine l'impegno della politica di sicurezza e di difesa comune, l'EUSEC RD Congo:
-Continua ad attuare e a monitorare la riforma delle FARDC mantenendo la fornitura della consulenza strategica, anche presso l'ispettorato generale, tenendo conto dei diritti umani e dell'integrazione di genere, assicurando nel contempo uno stretto coordinamento con gli attori pertinenti per il processo di transizione e il passaggio delle consegne;
-Lavora con le autorità militari verso la sostenibilità del sistema di formazione militare, concentrandosi sulle scuole per ufficiali e sottufficiali, preparando nel contempo il processo di transizione e il passaggio delle consegne;
Per conseguire i suoi obiettivi l'EUSEC RD Congo opera conformemente ai parametri definiti nel concetto di gestione della crisi e nel piano della missione.
2)all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 è pari a 12 600 000 EUR;
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2011 al 30 settembre 2012 è pari a 13 600 000 EUR;
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013 è pari a 11 000 000 EUR;
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2013 al 30 settembre 2014 è pari a 8 455 000 EUR;
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o ottobre 2014 al 30 giugno 2015 è pari a 4 600 000 EUR;
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione nel periodo dal 1o luglio 2015 al 30 giugno 2016 è pari a 2 700 000 EUR.»;
3)l'articolo 9 bis è soppresso;
4)all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa si applica fino al 30 giugno 2016».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1° Luglio 2015.
Fatto a Lussemburgo,l'8 Giugno 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
D.REIZNIECE-OZOLA
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_143_R_0006