Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/787 della Commissione del 19 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo avere consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 4 settembre 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping nei confronti delle importazioni nell'Unione di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato» o «la RPC») e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele. La Commissione ha avviato l'inchiesta sulla base dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio («il regolamento di base») e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 22 luglio 2014 da Nutrinova Nutrition Specialties & Food Ingredients GmbH («il denunciante»), l'unico produttore di acesulfame potassio (o «acesulfame K») nell'Unione. Il denunciante rappresenta pertanto la produzione totale di acesulfame K nell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova del dumping e del conseguente notevole pregiudizio sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2.Parti interessate

(3)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori noti, gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare.

(4)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.3.   Produttori del paese di riferimento

(5)Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate che, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, il prodotto in esame risulta essere fabbricato solo nell'Unione e nella RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

(6)La Commissione ha tuttavia contattato tutti i nove paesi terzi per i quali le statistiche di Eurostat indicano esportazioni nell'Unione di prodotti rientranti negli stessi codici NC del prodotto in esame. La Commissione ha chiesto la loro assistenza nell'individuare produttori e/o associazioni di produttori di acesulfame K. Nessuno dei paesi terzi contattati ha potuto individuare produttori di acesulfame K. Non è quindi stata identificata nessun'altra produzione oltre a quella dell'Unione e del paese interessato.

1.4.Campionamento

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

a)Campionamento degli importatori

(8)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura.

(9)In considerazione del numero ridotto delle riposte, la Commissione ha deciso che il campionamento non fosse necessario.

b)Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(10)Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.

Nb:Per visionare il file integrare cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_125_R_0004

 

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