Regolamento (UE) 2015/786 della Commissione del 19 Maggio 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2002/32/CE proibisce l'uso di prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi fissati nell'allegato I di tale direttiva.

(2)La direttiva 2002/32/CE dispone inoltre che gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché siano prese misure atte a garantire la corretta applicazione di processi di detossificazione ritenuti accettabili ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali e affinché tali prodotti detossificati siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato I di tale direttiva. Per garantire un'omogeneità di valutazione dell'accettabilità dei processi di detossificazione in tutta l'Unione europea, è opportuno che i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione siano stabiliti a livello dell'Unione ad integrazione dei criteri fissati per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali cui sono stati applicati tali processi.

(3)I criteri di accettabilità dei processi di detossificazione dovrebbero garantire che i mangimi detossificati non mettano in pericolo la salute degli animali, la sanità pubblica e l'ambiente, e che le caratteristiche dei mangimi non vengano alterate dal processo di detossificazione. La conformità di un processo di detossificazione a tali criteri è valutata scientificamente dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) su richiesta della Commissione.

(4)La detossificazione dei materiali contaminati, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera p), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), può essere realizzata tramite un processo di detossificazione fisico, chimico o (micro) biologico.

(5)È necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento i processi di detossificazione semplici, in cui la contaminazione per effetto di sostanze indesiderabili viene ridotta o eliminata unicamente tramite il normale processo di raffinazione, pulizia, selezione o rimozione meccanica dei contaminanti o di talune parti dei mangimi contaminati, in quanto tali processi formano parte del processo produttivo normale.

(6)Nella categoria degli additivi tecnologici di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è stato aggiunto un gruppo funzionale di additivi che inibiscono o riducono l'assorbimento di micotossine, ne promuovono l'escrezione o ne modificano le modalità di azione, mitigando pertanto i possibili effetti nocivi delle micotossine sulla salute degli animali e sulla sanità pubblica. Poiché tali additivi non alterano il livello di sostanze indesiderabili nei mangimi, l'uso di tali additivi non detossifica i mangimi: per tali motivi l'uso di tali additivi non rientra nel campo di applicazione del presente regolamento. Inoltre, poiché tali prodotti non sono destinati ad essere utilizzati in mangimi non conformi, essi non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

(7)In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 183/2005, il processo di detossificazione dovrebbe essere portato a termine in uno stabilimento riconosciuto a tale fine. Per garantire un'applicazione corretta ed efficace del processo di detossificazione, è opportuno che l'autorità competente autorizzi lo svolgimento del processo di detossificazione nello stabilimento pertinente.

(8)Può darsi il caso che un ingente quantitativo di mangime sia contaminato da una sostanza per la quale esiste un processo di decontaminazione non ancora valutato dall'EFSA. Per evitare che un quantitativo simile di mangime venga distrutto inutilmente, in tali circostanze eccezionali può essere opportuno chiedere all'EFSA di fornire una valutazione del processo di detossificazione entro termini abbreviati, ad esempio 10 giorni lavorativi. In caso di esito favorevole di tale valutazione, l'autorità competente può autorizzare la detossificazione del mangime contaminato identificato entro un periodo di tempo definito. Per poter applicare il processo di detossificazione senza limiti temporali è necessaria una valutazione completa del rischio del processo di detossificazione con esito favorevole.

(9)Attualmente viene effettuata la detossificazione dei mangimi. Poiché dopo la data di applicazione del presente regolamento potranno essere impiegati soltanto quei processi di detossificazione che siano stati sottoposti ad una valutazione scientifica con esito favorevole da parte dell'EFSA e che siano stati accettati dall'autorità competente, è opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Nb:Per visionare il file integrare cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_125_R_0003

 

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