Decisione d’Esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione del 18 Maggio 2015 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notificata con il numero C(2015) 3415].

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

(1)Alla luce delle verifiche effettuate dalla Commissione e delle notifiche di nuovi focolai da parte delle autorità italiane, è opportuno rafforzare le misure istituite dalla decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione (2).

(2)Il 6 gennaio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha pubblicato un parere scientifico sui rischi per la salute delle piante presentati dalla Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato») nel territorio dell'UE, nonché sull'identificazione e sulla valutazione delle possibilità di ridurre tali rischi (3). Il parere comprende un elenco di specie di piante sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato. Inoltre, il 20 marzo 2015, l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica sulla categorizzazione di tali piante da impianto, escluse le sementi, in base al rischio di introduzione dell'organismo specificato. Nella relazione è operata una suddivisione in categorie delle specie vegetali per le quali è stata finora confermata la sensibilità agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato tramite infezione naturale, infezione sperimentale tramite vettore o infezione di tipo sconosciuto (di seguito «le piante specificate»). Tale elenco è più lungo di quello riportato nella decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione (4). Di conseguenza è opportuno che la presente decisione si applichi ad un elenco di specie più lungo di quello della decisione di esecuzione 2014/497/UE. Tuttavia, per garantire la proporzionalità, alcune misure dovrebbero applicarsi solo alle specie vegetali sensibili agli isolati europei dell'organismo specificato (di seguito «le piante ospiti»). A questo proposito, mentre il parere dell'EFSA del 6 gennaio 2015 sottolinea l'incertezza per quanto riguarda la gamma di specie vegetali, dal momento che la ricerca è ancora in corso, i risultati delle indagini condotte dalle autorità italiane hanno confermato la capacità di determinate piante specificate di fungere da «piante ospiti».

(3)Gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni annuali per accertare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nei loro territori e dovrebbero garantire che gli operatori professionali siano informati in merito alla sua potenziale presenza e alle misure da adottare.

(4)Al fine di eradicare l'organismo specificato e impedirne l'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire zone delimitate costituite da una zona infetta e una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. Considerata l'attuale situazione nell'Italia meridionale, la zona infetta della zona delimitata istituita dalle autorità italiane dovrebbe comprendere almeno l'intera provincia di Lecce. Per ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata [zona infetta], la zona cuscinetto dovrebbe essere larga 10 km.

(5)Nei casi in cui l'organismo specificato si presenta in modo sporadico, l'istituzione di una zona delimitata non dovrebbe essere necessaria se l'organismo specificato può essere eliminato dalle piante in cui ne è stata riscontrata la presenza. In tali casi è opportuno intervenire immediatamente per accertare se siano state infettate altre piante.

(6)Tenuto conto dell'epidemiologia dell'organismo specificato e del rischio di un'ulteriore diffusione nel resto dell'Unione, è vietato piantare piante ospiti nella zona infetta, salvo nei siti che sono protetti fisicamente contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. Tale misura è importante anche per impedire l'infezione delle piante ospiti da parte dell'organismo specificato all'interno della zona delimitata.

(7)Nella provincia di Lecce l'organismo specificato è già ampiamente diffuso. Se è dimostrato che in alcune parti della zona l'organismo specificato è presente da più di due anni e non è più possibile eradicarlo, l'organismo ufficiale responsabile dovrebbe avere la possibilità di attuare misure di contenimento anziché misure di eradicazione, per proteggere almeno i siti di produzione, le piante aventi particolare valore scientifico, sociale o culturale, nonché la frontiera con il restante territorio dell'Unione. Le misure di contenimento dovrebbero puntare a ridurre al minimo la quantità di inoculo batterico in tale zona e a mantenere la popolazione vettore al livello più basso possibile.

(8)Al fine di garantire un'efficace protezione del restante territorio dell'Unione dall'organismo specificato, tenendo conto della possibile diffusione dell'organismo specificato tramite mezzi naturali e artificiali diversi dallo spostamento delle piante da impianto specificate, è opportuno stabilire una zona di sorveglianza immediatamente al di fuori della zona cuscinetto che circonda la zona infetta della provincia di Lecce.

(9)Le piante notoriamente sensibili all'organismo specificato, che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata, o che sono state spostate attraversando una zona di questo tipo, hanno maggiori probabilità di essere state contagiate dall'organismo specificato. Lo spostamento di dette piante dovrebbe pertanto essere oggetto di prescrizioni specifiche volte ad impedire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato. Al fine di agevolare l'individuazione precoce della potenziale presenza dell'organismo specificato al di fuori della zona delimitata, è opportuno stabilire prescrizioni relative alla tracciabilità per gli spostamenti delle piante notoriamente sensibili all'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate.

(10)Al fine di consentire un'ispezione successiva a destinazione di piante destinate all'impianto spostate fuori dalle zone delimitate, l'organismo ufficiale responsabile del luogo di origine e l'organismo ufficiale responsabile del luogo di destinazione devono essere immediatamente informati dagli operatori professionali dello spostamento di ogni lotto di piante specificate che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata.

Nb:Per visionare il file integrare cliccare sul link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_125_R_0006

 

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