Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione degli Emirati arabi uniti dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
(2)La menzione degli Emirati arabi uniti è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
(3)Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione con cui ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Emirati arabi uniti al fine della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
(4)I negoziati dell'accordo sono stati avviati il 5 novembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, mediante scambio di lettere, il 20 novembre 2014.
(5)È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. È opportuno applicare l'accordo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione formale.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Emirati arabi uniti in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo») è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 20 Aprile 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
J.DŪKLAVS
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_125_R_0001