Decisione (UE) 2015/509 della Banca Centrale europea del 18 Febbraio 2015.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

considerando quanto segue:

(1)Per ragioni di chiarezza e di coerenza, e al fine di semplificare la disciplina delle garanzie dell'Eurosistema, gli obblighi contenuti nelle decisioni BCE/2013/6 (1) e BCE/2013/35 (2), nonché nell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23 (3) sono stati inseriti nell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (4), che costituisce l'atto giuridico fondamentale sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema.

(2)Per ragioni di chiarezza e di coerenza, e al fine di semplificare il quadro normativo dell'Eurosistema, le disposizioni dell'articolo 3 della decisione BCE/2014/23 sono state inserite nell'indirizzo BCE/2012/27 (5) e le disposizioni dell'articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono state inserite nell'indirizzo BCE/2014/9 (6).

(3)Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35, e gli articoli 1, 3 e 4 della decisione BCE/2014/23 dovrebbero pertanto essere abrogati,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Abrogazione delle decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 e dell'articolo 1 della decisione BCE/2014/23

1.Le decisioni BCE/2013/6 e BCE/2013/35 sono abrogate.

2.L'articolo 1 della decisione BCE/2014/23 è abrogato.

3.I riferimenti alle decisioni abrogate e all'articolo abrogato, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono da intendersi come riferimenti all'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

Articolo 2

Abrogazione degli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23

1.Gli articoli 3 e 4 della decisione BCE/2014/23 sono abrogati.

2.I riferimenti all'abrogato articolo 3 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 12, paragrafo 5, dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27.

3.I riferimenti all'abrogato articolo 4 della decisione BCE/2014/23 sono da intendersi come riferimenti all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell'indirizzo BCE/2014/9.

Articolo 3

Entrata in vigore

1.L'articolo 1 della presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2015.

2.L'articolo 2 della presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno,il 18 Febbraio 2015

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_091_R_0001

 

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