La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (di seguito la «convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, diritto bancario e finanziario, prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, medaglie e gettoni, nonché l'obbligo di comunicazione di dati statistici. Gli atti suddetti sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
(2)L'allegato deve essere modificato dalla Commissione ogni anno per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
(3)Alcuni atti giuridici e norme dell'Unione non sono più pertinenti e dovrebbero pertanto essere cancellati dall'allegato, mentre sono stati adottati alcuni nuovi atti giuridici e norme dell'Unione pertinenti e sono state introdotte modifiche negli atti vigenti che debbono essere aggiunti all'allegato.
(4)L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 27 Marzo 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_112_R_0006