Decisione (UE) 2015/508 della Commissione dell’1° Ottobre 2014 relativa al presunto aiuto infrastrutturale della Germania a favore di Propapier PM2 GmbH — Aiuto di Stato SA.36147 (C 30/10) (ex NN 45/10; ex CP 327/08).

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (2) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.PROCEDIMENTO

(1)Con lettera del 29 ottobre 2008 Smurfit Kappa Group (di seguito «Smurfit Kappa» o «denunciante») ha presentato alla Commissione una denuncia in cui sosteneva che Propapier PM2 GmbH avesse beneficiato di un aiuto infrastrutturale. La denuncia, protocollata con numero CP 327/08, è stata inserita nel registro degli aiuti illegali (con numero NN 45/10).

(2)Con lettera del 27 ottobre 2010 la Commissione ha comunicato alla Germania la decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione al presunto aiuto.

(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni in merito al presunto aiuto.

(4)La Germania ha trasmesso le sue osservazioni con lettera del 28 gennaio 2011 (la cui versione non riservata è pervenuta il 31 gennaio 2011). La Commissione ha ricevuto inoltre le seguenti osservazioni di parti interessate: l’11 febbraio 2011, le osservazioni comuni dell’Associazione delle città tedesche, dell’Associazione federale dei distretti tedeschi e dell’Associazione delle città e dei comuni tedeschi, nonché le osservazioni dell’Associazione delle imprese di distribuzione locali (Verband kommunaler Unternehmen — VKU); il 14 febbraio 2011, le osservazioni della denunciante (la cui versione non riservata è pervenuta il 1o marzo 2011). La Commissione ha inoltrato queste osservazioni alle autorità tedesche perché potessero esprimersi al riguardo: la replica della Germania è pervenuta alla Commissione il 13 aprile 2011 (il 26 aprile 2011 nella versione non riservata).

(5)Il 17 gennaio 2013 si è tenuta una riunione tra rappresentanti dei servizi della Commissione e rappresentanti della Germania. Con lettera del 25 febbraio 2013 la Germania ha presentato un supplemento di informazioni. Con lettera del 26 aprile 2013 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori informazioni; la Germania ha risposto con lettera del 14 maggio 2013.

(6)Il 23 maggio 2013 la Commissione ha chiesto, per posta elettronica, ancora ulteriori informazioni alla Germania, la quale le ha trasmesse con lo stesso mezzo il 24 maggio 2013, 27 maggio 2013 e 28 maggio 2013.

(7)In esito alla riunione del 6 giugno 2013, cui hanno partecipato i rappresentanti della Commissione, della Germania e dell’impresa beneficiaria e alcuni esperti della materia, la Germania ha annunciato la possibile presentazione di memorie integrative. In risposta all’ulteriore richiesta d’informazioni del 15 ottobre 2013, la Germania ha trasmesso un volume consistente di osservazioni aggiuntive con messaggi di posta elettronica del 4 novembre 2013, 13 dicembre 2013, 18 dicembre 2013, 6 gennaio 2014 e 24 aprile 2014.

Nb:Per il file integrale è possibile visionare il link in allegato.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_089_R_0003

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