Il Comitato Misto,
visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:
1)Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
2)Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
3)È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:
a)la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
b)nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 10 Aprile 2015.
Fatto a Bruxelles,il 20 Marzo 2015.
Per il Comitato Misto
Il Presidente
Jean-Luc DEMARTY
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_088_R_0006