Decisione (UE) 2015/530 della Banca Centrale europea dell'11 Febbraio 2015.

Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 10, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti o delle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante saranno calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e saranno basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.

(2)In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati ai fini della determinazione del contributo individuale annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato saranno costituiti dall'ammontare, al termine dell'anno civile, i) delle attività totali e ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.

(3)L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione saranno determinati e raccolti conformemente a una decisione della Banca centrale europea (BCE) che delinei la metodologia e le procedure applicabili.

(4)Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1024/2013, ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, escludere le attività delle filiazioni situate in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i gruppi vigilati possono decidere di non scomputare tali attività nella determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione. Tuttavia, il costo dell'effettuazione di un simile calcolo non dovrebbe eccedere la riduzione attesa nel contributo per le attività di vigilanza.

(5)L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che le autorità nazionali competenti (ANC) debbano comunicare i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE in conformità alle procedure stabilite dalla BCE.

(6)L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità alle procedure da essa stabilite.

(7)Di conseguenza, la presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione e il calcolo di tali fattori, compresi i casi in cui il soggetto obbligato al pagamento ometta di fornirli, nonché le procedure per la trasmissione da parte delle ANC alla BCE dei fattori per il calcolo della contribuzione. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di comunicare le informazioni alla BCE.

(8)Per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza esigibili nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC sulla base dei modelli contenuti negli Allegati I e II alla presente decisione.

(9)È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si dovrebbe tener conto del parere del Comitato per le statistiche (CST) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Le ANC e gli altri Comitati del SEBC potranno pertanto proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il CST.

Nb:Per il file integrale visionare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0008

 

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