Regolamento d’Esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione dell'11 Marzo 2015.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 4, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 27, paragrafo 1, l'articolo 33, paragrafo 2, l'articolo 34, paragrafo 3, l'articolo 35, paragrafo 4, l'articolo 45, paragrafo 2, l'articolo 46, paragrafo 3 e l'articolo 53, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1)Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni amministrative dettagliate per quanto riguarda i modelli di documentazione informativa e di scheda tecnica, il modello di certificato relativo all'accesso alle informazioni OBD nonché di riparazione e manutenzione del veicolo, i modelli di certificato di conformità, i modelli di targhetta regolamentare del costruttore e di marchio di omologazione UE, i modelli di certificato di omologazione UE e il modello di elenco delle prescrizioni o degli atti applicabili allegato al certificato di omologazione UE, il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE, il modello di scheda dei risultati di prova allegata al certificato di omologazione UE, le prescrizioni generali sul formato dei verbali di prova, l'elenco delle parti e degli equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali, tutti gli aspetti relativi alla procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali, il modello di certificato di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o apparecchiature che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali e il sistema di numerazione dei certificati di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'entrata in circolazione di parti o equipaggiamenti che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento di sistemi essenziali.

(2)A differenza della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il regolamento (UE) n. 167/2013 specifica una serie completa di prescrizioni da soddisfare al fine di chiedere l'omologazione UE globale di un tipo di veicolo per tutte le categorie di veicoli agricoli e forestali. È opportuno fornire i modelli amministrativi da utilizzare nelle procedure di omologazione UE.

(3)Da quando con la direttiva 2003/37/CE sono stati stabiliti i modelli usati per le procedure di omologazione, sono state introdotte nuove tecnologie sui veicoli. È dunque opportuno adeguare i modelli usati per le procedure di omologazione UE.

(4)È opportuno introdurre un nuovo modello di «modulo della documentazione informativa» nel quale indicare la procedura scelta dal costruttore all'atto della presentazione della domanda di omologazione.

(5)Al fine di assicurare un accesso ragionevole degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione dei veicoli, comprese le informazioni relative ai sistemi diagnostici di bordo e alla loro interazione con altri sistemi del veicolo, i costruttori devono garantire un accesso non discriminatorio a tali informazioni e comprovare il soddisfacimento di tale prescrizione alle autorità di omologazione. È pertanto opportuno elaborare un modello di certificato del costruttore che costituisca tale prova.

(6)È opportuno rendere disponibili tre modelli di certificato di conformità, corrispondenti alle procedure di omologazione dei veicoli completi, completati e incompleti.

(7)Al fine di dimostrare che il livello di sicurezza dei trattori omologati con macchine montate su di essi e dei veicoli delle categorie R e S è soddisfacente, è opportuno includere nella documentazione informativa parte della documentazione comprendente il fascicolo tecnico per le macchine di cui all'allegato VII della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Inoltre, è opportuno allegare al certificato di conformità del veicolo la dichiarazione di conformità CE delle macchine montate.

(8)Al fine di semplificare il certificato di omologazione UE più comune, è opportuno elaborare un nuovo modello esclusivamente per l'omologazione UE di un tipo di veicolo completo, mentre per le altre combinazioni di tipi di veicolo si dovrebbe prevedere un modello diverso del certificato di omologazione UE di un tipo di veicolo completo.

(9)È opportuno stabilire un unico modello di certificato di omologazione UE applicabile a tutti i tipi di sistemi, al fine di unificare e semplificare i modelli forniti in passato nelle singole direttive dell'Unione per ciascun tipo di sistema. Per le stesse ragioni, occorre stabilire un altro modello unico per i componenti e le entità tecniche indipendenti.

(10)È opportuno modificare il sistema di numerazione dei certificati di omologazione UE, di cui alla direttiva 2003/37/CE, per riflettere la nuova struttura degli atti recanti le prescrizioni di omologazione in base alle quali va certificata la conformità.

(11)Per armonizzare la presentazione delle informazioni più pertinenti raccolte durante la verifica della conformità alle prescrizioni tecniche di cui al regolamento (UE) n. 167/2013 e agli atti delegati adottati a norma di tale regolamento, è opportuno stabilire una serie minima di prescrizioni generali per il formato dei verbali di prova.

(12)Per lo stesso motivo, è opportuno che i servizi tecnici usino i modelli dei verbali di prova di cui al regolamento internazionale o alla norma EN/ISO corrispondente come orientamento per redigere i verbali di prova secondo le prescrizioni tecniche di cui agli atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) n. 167/2013, che sono basate su quelle di cui ai regolamenti internazionali o alle norme EN/ISO.

(13)Al fine di ridurre gli oneri a carico dei costruttori, è opportuno accettare la presentazione, all'atto della domanda di omologazione inoltrata a norma del regolamento (UE) n. 167/2013, dei verbali di prova di determinati componenti ed entità tecniche indipendenti rilasciati a norma della direttiva 2003/37/CE, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), del regolamento (UE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o dei regolamenti internazionali di cui al capo XIII del regolamento (UE) n. 167/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento, a condizione che né le prescrizioni sostanziali né le prescrizioni riguardanti le procedure di prova siano cambiate dall'esecuzione della prova.

(14)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 167/2013.

Nb:Per il file integrale visionare il link.

Link:                                                                                                                               

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_085_R_0001

 

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