Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'Unione, di schierare nell'arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg».
(2)Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'Unione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
(3)Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.
(4)Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, in particolare, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione.
(5)Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'Unione dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1o marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'Unione.
(6)Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1) relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tale decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2011/871/PESC (2).
(7)L'Unione è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE. L'Unione è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE.
(8)Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.
(9)Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell'ambito di operazioni militari dell'Unione, attraverso esercitazioni dei comandi dell'Unione approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell'Unione.
(10)Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).
(11)L'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.
(12)A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.
(13)È opportuno adottare disposizioni per assicurare che Athena tuteli le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
(14)A norma dell'articolo 43 della decisione 2011/871/PESC, il Consiglio ha riveduto tale decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.
(15)A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2011/871/PESC e sostituirla con una nuova decisione.
Nb:Per il file integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_084_R_0006