Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/752 della Commissione del 16 aprile 2025 relativo al rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 101/2014.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)La L-tirosina è stata autorizzata per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)Nel parere del 4 giugno 2024 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che l’uso dell’additivo per mangimi nell’alimentazione animale continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori, l’Autorità ha ritenuto che la L-tirosina non fosse un irritante per la pelle o per gli occhi, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che la L-tirosina sia un sensibilizzante cutaneo. È probabile che le persone che manipolano l’additivo vi siano esposte per inalazione. L’Autorità non ha ritenuto necessario valutare l’efficacia della L-tirosina in quanto la domanda di rinnovo dell’autorizzazione non comprende una proposta di modifica o integrazione delle condizioni dell’autorizzazione iniziale. Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto ancora valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi della L-tirosina come additivo per mangimi. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-tirosina soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo. Tali misure di protezione lasciano impregiudicate altre prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori ai sensi del diritto dell’Unione.

(6)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione della L-tirosina come additivo per mangimi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione della sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014 è abrogato.

Articolo 3

Misure transitorie

1.L’additivo per mangimi L-tirosina, quale autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 101/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 12 novembre 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi specificato al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo per mangimi specificato al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 12 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 12 maggio 2025, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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