LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
(2)In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)La domanda riguarda l’autorizzazione della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 come additivo per mangimi per l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».
(4)Nel parere del 18 settembre 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, la L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 è sicura per le specie bersaglio quando è usata come integratore dietetico in quantità adeguate, in funzione dei relativi bisogni nutrizionali. L’Autorità nutre tuttavia preoccupazioni in merito alla sicurezza della sostanza per le specie bersaglio per quanto riguarda la somministrazione simultanea di L-valina nell’acqua di abbeveraggio e nei mangimi, a causa di possibili squilibri degli aminoacidi e per motivi igienici. L’Autorità ha concluso che l’uso della L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 nell’alimentazione animale è considerato sicuro per i consumatori e per l’ambiente. In assenza di dati, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sulla possibilità che l’additivo sia un irritante per la pelle o per gli occhi o un sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-valina per le specie non ruminanti e che, per essere pienamente efficace nei ruminanti, la sostanza dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(5)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come additivo per mangimi. Se somministrata ai ruminanti, la L-valina prodotta con Escherichia coli CGMCC 22721 deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. È opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, in particolare nel caso di una supplementazione con L-valina nell’acqua di abbeveraggio. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Foto:
pixabay
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it