LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 238, paragrafo 3, e l'articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 90, primo comma, lettera a), e l'articolo 126, paragrafo 3,
visto il regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione, del 27 febbraio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici negli animali o nei prodotti di origine animale esportati da paesi terzi nell'Unione (3), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione (4) stabilisce tra l'altro modelli di certificati, sotto forma di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale.
(2)L'articolo 14, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dispone che il certificato sanitario/ufficiale da utilizzare per l'ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna debba corrispondere al modello «OV/CAP-X-NI» di cui all'allegato II, capitolo 4 bis, del medesimo regolamento di esecuzione. Dato che tale modello era applicabile fino al 31 dicembre 2024, è ora opportuno sopprimere la lettera e il modello in questione.
(3)Inoltre nell'allegato II, capitoli 1 (modello «BOV-X»), 2 (modello «BOV-Y»), 4 (modello «OV/CAP-X»), 5 (modello «OV/CAP-Y»), 7 (modello «SUI-X»), 8 (modello «SUI-Y»), 12 (modello «CAM-CER»), 13 (modello «EQUI-X»), 14 (modello «EQUI-Y»), 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR») e 31 (modello «POU-LT20»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri. Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598 della Commissione (5) istituisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda l'applicazione del divieto di impiego di determinati medicinali antimicrobici. L'attestato relativo al regolamento delegato (UE) 2023/905 della Commissione (6) che figura nei suddetti modelli di certificati dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includervi un riferimento a tale elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/2598. È pertanto necessario modificare di conseguenza tali modelli di certificati.
(4)Nell'allegato II, capitolo 4 (modello «OV/CAP-X»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figura il modello di certificato sanitario/ufficiale per l'ingresso nell'Unione di ovini e caprini. La modifica dell'allegato IX, capitolo E, punto 5, lettera b), e punto 6, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) apportata dal regolamento (UE) 2024/887 della Commissione (8) per quanto riguarda i caprini geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbe riflettersi nel punto II.2.12 del suddetto modello di certificato. È pertanto necessario modificare di conseguenza tale modello di certificato.
(5)Nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, il punto II.1.11.4 del modello di certificato di cui al capitolo 18 (modello «CONFINED-RUM») e il punto II.1.11.5 del modello di certificato di cui al capitolo 21 (modello «CONFINED-HIPPO») dovrebbero essere allineati in modo da rispecchiare le malattie di cui all'articolo 33, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/692. I riferimenti all'infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e all'infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae e M. tuberculosis) dovrebbero quindi essere soppressi dai suddetti punti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.
(6)Nell'allegato II, capitoli 22 (modello «BPP»), 23 (modello «BPR»), 24 (modello «DOC»), 25 (modello «DOR»), 26 (modello «HEP»), 27 (modello «HER»), 29 (modello «SP»), 30 (modello «SR»), 31 (modello «POU-LT20») e 32 (modello «HE-LT20»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati per l'ingresso nell'Unione di determinate categorie di pollame e ratiti e del relativo materiale germinale. Nei punti pertinenti dei suddetti modelli di certificati dovrebbe essere aggiunta un'opzione di certificazione alternativa per quanto riguarda l'infezione da virus della malattia di Newcastle per le partite provenienti da zone contrassegnate dall'indicazione «N» nella colonna 4 della tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.
(7)Nell'allegato II, capitoli 48 (modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY») e 50 (modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY»), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 figurano i modelli di certificati sanitari per l'ingresso nell'Unione di determinate partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini. La modifica dell'allegato IX, capitolo H, punto 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 999/2001 apportata dal regolamento (UE) 2024/887 per quanto riguarda i caprini donatori geneticamente resistenti ai ceppi di scrapie classica dovrebbe riflettersi nelle alternative di cui al punto II.4.13.2 del modello «OV/CAP-SEM-A-ENTRY» e nelle alternative di cui al punto II.4.9.2 del modello «OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY». È pertanto opportuno modificare di conseguenza tali modelli di certificati.
(8)Per ragioni di chiarezza e coerenza delle norme dell'Unione, è opportuno aggiornare i modelli di certificati di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, anche per quanto riguarda i riferimenti, le note e gli elementi strutturali, sostituendoli con i modelli di certificati che figurano nell'allegato del presente regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403.
(9)Al fine di evitare perturbazioni degli scambi per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale dovute alle modifiche apportate all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 dal presente regolamento, è opportuno continuare ad autorizzare l'uso, per un periodo transitorio e nel rispetto di determinate condizioni, dei certificati sanitari o dei certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate dal presente regolamento.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato:
1)all'articolo 14, la lettera e) è soppressa;
2)l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per un periodo transitorio che termina l'12 febbraio 2026, continua a essere autorizzato, per l'ingresso nell'Unione di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, l'uso di certificati sanitari o di certificati sanitari/ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a tale regolamento di esecuzione dal presente regolamento, a condizione che i certificati in questione siano stati rilasciati entro l'12 novembre 2025.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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pixabay
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