Direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 aprile 2025 che modifica le Direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760.

Giustizia pixabay

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Nella comunicazione dell’11 febbraio 2025 dal titolo «Un’Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull’attuazione e la semplificazione», la Commissione ha delineato la visione sottesa a un’agenda di attuazione e semplificazione che produca miglioramenti rapidi e visibili per i cittadini e le imprese sul campo. Ciò richiede di andare oltre l’approccio incrementale e l’Unione è chiamata ad agire con audacia per raggiungere tale obiettivo. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, le autorità degli Stati membri a tutti i livelli e i portatori di interessi devono collaborare per razionalizzare e semplificare le norme dell’Unione, nazionali e regionali e per attuare le politiche in maniera più efficace.

(2)Nel contesto dell’impegno della Commissione a ridurre gli oneri di rendicontazione e a rafforzare la competitività è necessario introdurre modifiche mirate alle direttive (UE) 2022/2464 (3) e (UE) 2024/1760 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di raggiungere tali obiettivi mantenendo nel contempo fermi gli obiettivi strategici del Green Deal, come stabilito nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo», e il rispetto del piano d’azione sulla finanza sostenibile, come stabilito nella comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2018 dal titolo «Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile».

(3La direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell’impresa interessata, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli enti di interesse pubblico che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva. Le altre grandi imprese e le altre imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva. Le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva. In considerazione delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, e al fine di fornire chiarezza giuridica ed evitare che le imprese attualmente tenute a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva e il 1o gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, è opportuno rinviare di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali imprese.

(4)La direttiva (UE) 2022/2464 specifica le date, diverse a seconda delle dimensioni dell’emittente interessato, a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità stabiliti dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli emittenti che costituiscono grandi imprese con una media di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio e gli emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo con una media, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio, di oltre 500 dipendenti occupati durante l’esercizio devono comunicare nel 2025 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2024 o in data successiva. Gli altri emittenti che costituiscono grandi imprese e gli altri emittenti che costituiscono imprese madri di un grande gruppo devono comunicare nel 2026 le informazioni per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva. Gli emittenti che sono piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, gli enti piccoli e non complessi, le imprese di assicurazione captive e le imprese di riassicurazione captive devono comunicare nel 2027 le informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2026 o in data successiva. In considerazione delle iniziative in corso della Commissione volte a semplificare taluni obblighi vigenti in materia di rendicontazione di sostenibilità e a ridurre i relativi oneri amministrativi per le imprese, e al fine di fornire chiarezza giuridica ed evitare che gli emittenti attualmente tenuti a comunicare informazioni per gli esercizi aventi inizio il 1o gennaio 2025 o in data successiva e il 1o gennaio 2026 o in data successiva debbano sostenere costi inutili ed evitabili, è opportuno rinviare di due anni gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità per tali emittenti.

(5)La data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare la direttiva (UE) 2024/1760 dovrebbe essere rinviata di un anno per il primo insieme di società che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, al fine di dar loro più tempo per prepararsi all’adempimento degli obblighi di tale direttiva e di dar loro la possibilità di tenere conto degli orientamenti che la Commissione deve emanare sulle modalità pratiche di adempimento degli obblighi relativi al dovere di diligenza. Inoltre, è opportuno modificare la data di applicazione del 1o gennaio 2029 relativa alle misure necessarie per l’adempimento degli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1760 per quanto riguarda il terzo insieme di società che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva, al fine di garantire la coerenza con le rispettive date di applicazione per gli altri insiemi di società.

(6)Inoltre, alla luce della proposta legislativa parallela volta a semplificare il quadro in materia di sostenibilità e a ridurre gli oneri per le società, il termine di recepimento della direttiva (UE) 2024/1760 da parte degli Stati membri dovrebbe essere prorogato di un anno per tenere conto di possibili ritardi nelle procedure di recepimento in corso dovuti a eventuali modifiche di tale direttiva.

(7)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. Poiché la modifica della direttiva (UE) 2024/1760 modifica il termine di recepimento e talune date di applicazione, date che sono tutte future, gli Stati membri dovrebbero rinviare le date di applicazione a norma dell’articolo 2 della presente direttiva solo nel caso in cui abbiano già recepito la direttiva (UE) 2024/1760.

(9)Considerata l’urgenza della questione e per fornire quanto prima certezza giuridica, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(10)Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che la presente direttiva entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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