LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 3 quater, paragrafo 6, settimo comma,
considerando quanto segue:
(1)Le attività di trasporto aereo sono incluse nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS) istituito dalla direttiva 2003/87/CE.
(2)La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di allinearla al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che fissa un obiettivo di riduzione netta delle emissioni di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
(3)Per sostenere la transizione dall’uso dei combustibili fossili e incentivare la decarbonizzazione del trasporto aereo commerciale, la direttiva (UE) 2023/958 ha introdotto un ulteriore sostegno ETS riservando un massimo di 20 milioni di quote da assegnare a copertura di parte della differenza di prezzo rimanente tra il cherosene fossile e i carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati dagli operatori di trasporto aereo commerciale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
(4)La riserva di 20 milioni di quote proviene dal quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori di trasporto aereo e deve essere assegnata in modo non discriminatorio, solo per l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione utilizzati per i voli soggetti all’obbligo di restituzione dell’EU ETS e per i voli di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.
(5)Al fine di rendere operativa l’assegnazione dei 20 milioni di quote riservate a sostegno del rifornimento di carburanti ammissibili per l’aviazione, è opportuno stabilire le norme dettagliate per il calcolo annuale della differenza di prezzo tra i carburanti ammissibili per l’aviazione e il cherosene fossile e le norme dettagliate per l’assegnazione di tali quote.
(6)Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo imposto alle autorità competenti e agli operatori di trasporto aereo commerciale, questi ultimi dovrebbero poter chiedere l’assegnazione di quote semplicemente comunicando l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione nella loro comunicazione annuale delle emissioni. Per consentire una procedura semplificata e un’assegnazione tempestiva, la domanda dovrebbe essere considerata valida solo se la comunicazione annuale delle emissioni è stata presentata entro il 31 marzo di ogni anno, come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (4). Per consentire agli operatori di trasporto aereo commerciale di comunicare l’uso di carburanti ammissibili per l’aviazione, per motivi di trasparenza o per altri motivi, senza richiedere quote, gli operatori di trasporto aereo commerciale dovrebbero essere autorizzati a rinunciare al sostegno.
(7)A norma dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la relazione tecnica annuale dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») comprende, tra l’altro, informazioni sui prezzi del carburante per l’aviazione («relazione tecnica dell’AESA»). L’AESA pubblica detta relazione ogni anno e vi include i prezzi di mercato del cherosene fossile e dei carburanti sostenibili per l’aviazione negoziati pubblicamente e, se il prezzo di mercato non è disponibile, le stime dei costi di produzione. Ai fini della certezza del diritto la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, garantire l’allineamento dei prezzi del carburante per l’aviazione che devono essere determinati e pubblicati a norma del presente regolamento ai prezzi comunicati a norma del regolamento (UE) 2023/2405.
(8)Il mercato dei carburanti alternativi per l’aviazione si sta trasformando di pari passo con lo sforzo di decarbonizzazione del settore dell’aviazione, rispettando nel contempo i prossimi impegni di approvvigionamento dei fornitori di carburante e gli impegni volontari assunti dagli operatori di trasporto aereo per il rifornimento di tali carburanti. Per consentire che le differenze di prezzo utilizzate ai fini del presente regolamento siano le più accurate possibili, la Commissione dovrebbe pubblicare separatamente i prezzi di ciascuno specifico carburante ammissibile per l’aviazione, ove disponibile, considerando che il prezzo di ciascun carburante ammissibile per l’aviazione dipende dalle materie prime utilizzate e dalla specifica filiera di produzione. La Commissione dovrebbe utilizzare prezzi rappresentativi e trasparenti a cui tali combustibili sono negoziati pubblicamente. Tuttavia, per il carattere incipiente del mercato, non tutti i carburanti ammissibili per l’aviazione sono negoziati pubblicamente, anche se prodotti e utilizzati in piccole quantità. Di conseguenza, il prezzo dei carburanti ammissibili per l’aviazione dovrebbe essere determinato utilizzando i prezzi di mercato pubblicati nella relazione tecnica dell’AESA per i carburanti negoziati pubblicamente, i prezzi del carburante effettivamente pagati dagli operatori di trasporto aereo commerciale o un prezzo minimo di vendita calcolato dalla Commissione. Tuttavia, poiché potrebbero non essere disponibili prezzi specifici per tutti i carburanti ammissibili per l’aviazione, è opportuno stabilire un elenco minimo di sottocategorie di carburanti ammissibili per l’aviazione che dovrebbero inglobare tutti i potenziali carburanti ammissibili per l’aviazione. Tali sottocategorie dovrebbero raggruppare specifici carburanti ammissibili per l’aviazione e suddividere le categorie di cui all’articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE.
(9)Per i carburanti ammissibili per l’aviazione per i quali la relazione tecnica dell’AESA non contiene il prezzo di mercato in quanto non sono negoziati pubblicamente, gli operatori di trasporto aereo commerciale dovrebbero poter comunicare su base volontaria alla Commissione i prezzi effettivamente pagati per il carburante ammissibile per l’aviazione affinché siano presi in considerazione nella determinazione dei prezzi del carburante. I prezzi comunicati dagli operatori di trasporto aereo commerciale dovrebbero essere corredati di elementi di prova che coprano i contratti e il rifornimento per l’intero anno civile nonché il volume complessivo del combustibile comunicato dall’operatore di trasporto aereo commerciale stesso. Al fine di garantire un livello sufficiente di rappresentatività, per poter essere utilizzato per determinare il prezzo dei carburanti ammissibili per l’aviazione, il carburante per il quale sono comunicati i prezzi dovrebbe rappresentare almeno un quarto di tutto il combustibile della categoria cui appartiene comunicato in quell’anno da tutti gli operatori di trasporto aereo commerciale. La Commissione dovrebbe garantire che i dati siano comunicati e trattati in piena riservatezza. Tuttavia, se meno di tre operatori di trasporto aereo commerciale comunicano alla Commissione i prezzi effettivamente pagati, la riservatezza statistica dei dati non potrà essere garantita. In tal caso, gli operatori di trasporto aereo commerciale dovranno rinunciare all’obbligo di riservatezza se desiderano che i loro prezzi siano presi in considerazione nel calcolo dei prezzi del carburante. Al fine di agevolare l’istituzione di procedure adeguate per la comunicazione dei prezzi reali, garantendo anche un adeguato livello di riservatezza, l’opzione di comunicare i prezzi effettivamente pagati dovrebbe iniziare ad applicarsi a decorrere dal 2026 per i combustibili utilizzati a decorrere dal 1o gennaio 2025.
(10)Al fine di incoraggiare la comunicazione dei prezzi effettivamente pagati dagli operatori di trasporto aereo commerciale in caso di indisponibilità dei prezzi di mercato nella relazione tecnica dell’AESA, è opportuno tenere conto dei prezzi comunicati e utilizzare la pertinente differenza di prezzo nel calcolo dell’assegnazione di quote all’operatore di trasporto aereo commerciale solo se è stato comunicato un prezzo per almeno un quarto del volume di tutti i combustibili comunicati. Tuttavia, per gli operatori che non hanno comunicato i prezzi effettivamente pagati e hanno utilizzato carburante ammissibile per l’aviazione per il quale la relazione tecnica dell’AESA non contiene un prezzo di mercato, il numero di quote dovrebbe essere calcolato utilizzando il prezzo minimo di vendita della sottocategoria di carburante ammissibile per l’aviazione.
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