Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/776 del Consiglio del 14 aprile 2025 che attua il Regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.

(2)Nelle conclusioni del Consiglio del 12 dicembre 2022 si sottolineava che l’Unione respinge con fermezza la prassi iraniana di detenzione arbitraria di cittadini stranieri, compresi cittadini con doppia cittadinanza, e si invitava l’Iran a porre fine alla sconvolgente pratica di detenere civili stranieri innocenti al fine di ottenere vantaggi politici. L’Unione ricordava all’Iran i suoi obblighi internazionali sanciti dalle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari ed esortava le autorità iraniane a onorare tali obblighi.

(3)Il 20 febbraio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui dichiarava, indicandolo come fonte di grande preoccupazione, il crescente numero di cittadini dell’Unione detenuti dall’Iran per motivi pretestuosi. Molti di tali cittadini dell’Unione continuano a essere detenuti in condizioni degradanti, senza la possibilità di avere un processo equo. Inoltre, l’Unione invitava l’Iran a rispettare rigorosamente i suoi obblighi internazionali, in particolar modo quelli previsti dalle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, di cui l’Iran è parte. Sottolineava che la politica attualmente perseguita dall’Iran, ivi comprese le restrizioni all’accesso all’assistenza consolare per i cittadini degli Stati membri nonché la negazione della protezione consolare e del diritto a un equo processo, rappresenta una violazione diretta del diritto internazionale. L’Unione si aspettava che le autorità iraniane agevolassero l’esercizio delle funzioni consolari da parte degli Stati membri interessati consentendo loro di comunicare con i loro cittadini e di avere accesso regolare agli stessi, come richiesto dal diritto internazionale, tra cui la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, di cui l’Iran è parte. In linea con le rispettive valutazioni nazionali dei rischi, gli Stati membri avevano raccomandato ai loro cittadini, in considerazione del grave rischio per la loro sicurezza personale, di evitare di recarsi in Iran, informandoli che l’Unione e i suoi Stati membri avrebbero continuato a seguire da vicino la situazione e ad agire di conseguenza.

(4)In tale contesto, e in linea con l’impegno dell’Unione di affrontare con l’Iran tutte le questioni che destano preoccupazione, compresa la situazione dei diritti umani, sette persone e due entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, 14 aprile 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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