IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio (1) prevede la firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra (2) («accordo»). L’accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
(2)La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio (3) prevede l’applicazione provvisoria di parti dell’accordo, tra cui quella relativa all’istituzione del comitato misto CETA. L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
(3)A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 1, dell’accordo, nel perseguimento degli obiettivi dell’accordo, il comitato misto CETA ha il potere di adottare decisioni su qualunque questione nei casi previsti dall’accordo.
(4)A norma dell’articolo 26.3, paragrafo 2, dell’accordo, le decisioni adottate dal comitato misto CETA sono vincolanti per le parti, con riserva dell’espletamento di tutti gli obblighi e gli adempimenti interni necessari, e le parti devono attuarle.
(5)Ai sensi dell’articolo 8.39, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto CETA è chiamato a adottare una decisione che stabilisca regole supplementari volte a ridurre l’onere finanziario a carico dei ricorrenti che siano persone fisiche o piccole e medie imprese.
(6)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA sulla base dell’accluso progetto di decisione del comitato misto CETA relativa alle regole supplementari sulle procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o le piccole e medie imprese, al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto CETA per quanto riguarda l’adozione di una decisione che stabilisca regole supplementari sulle procedure accelerate per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati in materia di investimenti, in particolare per le persone fisiche o per le piccole e medie imprese, si basa sul progetto di decisione del comitato misto CETA accluso alla presente decisione del Consiglio.
Articolo 2
La decisione del comitato misto CETA è adottata in tutte le lingue facenti fede dell’accordo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2025
Per il Consiglio
Il presidente
P. HENNIG-KLOSKA
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