Regolamento d’Esecuzione (UE) 2025/728 della Commissione dell’8 aprile 2025 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

Giustizia pixabay justice 2755765 640

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di HPAI nel pollame nelle contee di Cumbria, Durham, Hampshire e North Yorkshire, Inghilterra, confermati tra il 27 marzo 2025 e il 1o aprile 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di HPAI nel pollame negli Stati seguenti: Indiana (1), New York (3) e Pennsylvania (1), confermati tra il 20 marzo 2025 e il 28 marzo 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI le autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione.

(8)Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel rispettivo territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai.

(9)Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell’Unione è opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai recenti focolai. Le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti nelle tabelle dell’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella dell’allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10)Inoltre il Canada ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda l’HPAI, situazione che ha determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e delle carni fresche di pollame e selvaggina di penna, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 whatsapp

together logo en

KARMA Logo

greatbeauty

Logo Entrepreneurs Mobility

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
8190
Ieri:
17155
Settimana:
147577
Mese:
799558
Totali:
93030969
Oggi è il: 19-04-2025
Il tuo IP è: 3.19.120.1