Regolamento (UE) 2025/639 della Commissione del 1° aprile 2025 recante rettifica della versione in lingua slovena dell’allegato del Regolamento (UE) 2020/354.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La versione in lingua slovena dell’allegato del regolamento (UE) 2020/354 della Commissione (2) contiene errori nella parte A, punti 9 e 10, e nella parte B, tabella, voce numero 60, colonna «Caratteristiche nutrizionali essenziali (GP1)», terza riga, per quanto riguarda il tipo di mangime interessato dalle prescrizioni stabilite in tali disposizioni. Gli errori incidono sull’ambito di applicazione delle disposizioni interessate.

(2)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua slovena del regolamento (UE) 2020/354. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, espresso prima dell’adozione del regolamento (UE) 2020/354,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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