Regolamento (UE) 2025/660 della Commissione del 1° aprile 2025 che modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del PE e del Consiglio per quanto riguarda gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nei bersagli di argilla.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Molti idrocarburi policiclici aromatici («IPA») sono sostanze pericolose identificate, a causa delle loro proprietà, come cancerogene, persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e/o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Per proteggere l’ambiente e la salute umana, l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), alla voce 50, limita il contenuto di IPA in diverse miscele per il loro uso o la loro immissione sul mercato e in determinati articoli per la loro immissione sul mercato. Gli IPA sono presenti anche in alcuni prodotti utilizzati come leganti nei bersagli di argilla (noti anche come piattelli o piccioni d’argilla). I bersagli di argilla sono bersagli volanti (a forma di disco) utilizzati dai tiratori sportivi e dai cacciatori di piccola selvaggina per le esercitazioni. Essi sono prodotti utilizzando leganti come il CTPHT (pece, catrame di carbone, alta temperatura), la pece di petrolio o altri tipi di resine. Si stima che durante la produzione e l’uso di bersagli di argilla contenenti IPA vengano rilasciate nell’ambiente almeno 270 tonnellate di IPA all’anno. L’uso continuativo di bersagli di argilla contenenti IPA comporterà un aumento del carico ambientale e un’ulteriore esposizione ambientale e umana. Poiché gli IPA sono sostanze PBT e vPvB, gli effetti a lungo termine del loro accumulo nell’ambiente sono imprevedibili. La caratterizzazione delle emissioni serve pertanto da indicatore dei rischi.

(2)Il CTPHT è identificato come sostanza estremamente preoccupante a causa delle sue proprietà cancerogene, PBT e vPvB ed è incluso nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tali proprietà sono dovute alla presenza di IPA nel CTPHT. La Commissione ha respinto le domande di autorizzazione presentate per l’uso del CTPHT come legante nella produzione di bersagli di argilla con le decisioni C(2022)1510 (2) e C(2022)1512 (3). L’obbligo d’autorizzazione non si applica all’immissione sul mercato delle sostanze contenute in articoli e le preoccupazioni sollevate in merito al rilascio di IPA dai bersagli di argilla valgono anche per quelli contenenti CTPHT importati nell’Unione.

(3)Inoltre anche diverse alternative al CTPHT attualmente utilizzate come leganti nei bersagli di argilla nell’Unione contengono IPA, sebbene in genere presentino concentrazioni di IPA inferiori rispetto al CTPHT. Sono disponibili anche alternative con un contenuto di IPA molto basso e alternative prive di IPA.

(4)Al fine di garantire un elevato livello di protezione nell’Unione ed evitare una sostituzione deplorevole, il 2 luglio 2021 (4) la Commissione ha invitato l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), a norma dell’articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006, a predisporre un fascicolo di restrizione conforme all’allegato XV concernente gli IPA nei bersagli di argilla per il tiro.

(5)Il 22 dicembre 2021 l’Agenzia ha pubblicato il fascicolo conforme all’allegato XV (5), nel quale ha concluso che, al fine di garantire un livello elevato e armonizzato di protezione della salute umana e dell’ambiente in tutta l’Unione e assicurare la libera circolazione delle merci all’interno dell’Unione, è necessaria un’azione a livello dell’Unione per affrontare i rischi connessi ai bersagli di argilla con leganti contenenti IPA prodotti nell’Unione o importati. Il funzionamento efficace del mercato interno può essere ottenuto soltanto se le prescrizioni non differiscono in modo rilevante tra gli Stati membri; in Austria, in alcune parti del Belgio e nei Paesi Bassi sono già in vigore restrizioni.

(6)L’Agenzia ha proposto di non superare un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per la somma di 18 IPA indicatori nei bersagli di argilla immessi sul mercato. L’Agenzia ha altresì proposto di limitare l’uso di tali bersagli di argilla, al fine di prevenire rilasci dai bersagli di argilla immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della restrizione (6). Poiché esistono molti IPA diversi e la loro presenza nei leganti è variabile, risulta pratico basare le condizioni della restrizione sulla concentrazione di una serie di IPA misurabili e noti che fungono da indicatori della presenza di altri IPA. Di conseguenza, limitando la concentrazione di questi 18 IPA indicatori nei bersagli di argilla si limita anche la concentrazione di altri IPA in detti bersagli. L’Agenzia ha preso in esame quattro possibili limiti di concentrazione e ha concluso che un limite dello 0,005 % è l’opzione da preferire in base alla sua efficacia nel ridurre di oltre il 99 % i rilasci di IPA e alla disponibilità di alternative. Un limite di concentrazione dello 0,005 % per la somma dei 18 IPA indicatori non consentirebbe il CTPHT, la pece di petrolio e la resina di petrolio come leganti nei bersagli di argilla. Al fine di aumentare la praticabilità della restrizione, la serie di indicatori è in linea con le norme vigenti della Federazione internazionale di tiro sportivo (ISSF) per i bersagli di argilla utilizzati nelle sue competizioni, che fissano un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per la somma dei 18 IPA indicatori.

(7)L’Agenzia ha proposto un periodo transitorio di un anno dopo l’entrata in vigore della restrizione durante il quale sarebbero consentiti la produzione e l’uso di bersagli di argilla con una concentrazione di IPA fino all’1 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla. Secondo l’Agenzia tale periodo è necessario per evitare una carenza di bersagli di argilla utilizzabili nell’Unione, concedendo ai produttori il tempo per trovare nuovi fornitori di leganti a basso contenuto di IPA e per applicare eventuali adeguamenti ai loro processi di produzione. In pratica ciò significherebbe che l’immissione sul mercato o l’uso di bersagli di argilla con il CTPHT come legante non sarebbe possibile a partire dall’entrata in vigore della restrizione, in quanto tali bersagli di argilla hanno un contenuto di IPA più elevato. L’uso continuativo del CTPHT come legante nei bersagli di argilla durante un periodo transitorio di un anno determinerebbe il rilascio di 114 tonnellate di IPA e comporterebbe vantaggi economici limitati o nulli, in quanto sono già disponibili leganti alternativi a prezzi analoghi. Inoltre i produttori dell’Unione hanno già cessato di utilizzare il CTPHT nei bersagli di argilla.

(8)Il 13 settembre 2022 il comitato per la valutazione dei rischi («RAC») dell’Agenzia ha adottato un parere in cui conclude che la restrizione proposta dall’Agenzia è la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare il rischio individuato in termini di efficacia nella riduzione del rischio, praticabilità e verificabilità. Il RAC ha osservato che le informazioni disponibili sui rilasci di 18 IPA nell’ambiente forniscono una base sufficiente per concludere che gli usi attuali e potenziali futuri dei bersagli di argilla contenenti IPA comportano il rilascio nell’ambiente di sostanze con proprietà PBT, vPvB e cancerogene. Ha inoltre concordato con l’Agenzia sul fatto che l’esposizione professionale, l’esposizione umana derivante dalle attività di manipolazione e di tiro dei bersagli di argilla e il relativo rischio per la salute umana (cancro) costituiscono, sebbene non considerati quantitativamente, elementi di prova a sostegno della necessità di una restrizione. Il RAC ha osservato che i perduranti rilasci nell’ambiente di IPA dai leganti dei bersagli di argilla comporteranno rischi a lungo termine per le persone e per l’ambiente dovuti all’esposizione agli IPA. Il RAC ha convenuto che la restrizione proposta sarebbe la misura di gestione del rischio più efficace per ridurre il rilascio di IPA dai bersagli di argilla e la relativa esposizione. Il RAC ha riconosciuto che non vi è alcuna giustificazione per l’introduzione di deroghe. Inoltre, in linea con l’approccio adottato dall’Agenzia, il RAC ha convenuto che la restrizione dovrebbe basarsi su un limite di concentrazione dello 0,005 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori selezionati, il quale ridurrebbe di circa il 99 % le emissioni di IPA.

(9)Il RAC ha concordato con l’Agenzia sul fatto che la fissazione di un limite provvisorio di concentrazione pari all’1 % in peso della massa secca del bersaglio di argilla per i 18 IPA indicatori impedirebbe l’uso del CTPHT come legante nei bersagli di argilla, ma consentirebbe temporaneamente altri leganti contenenti IPA. Il RAC ha tuttavia osservato che il periodo transitorio di un anno proposto potrebbe portare a un ulteriore rilascio di almeno 150 tonnellate dei 18 IPA indicatori.

(10)Il 2 dicembre 2022 il comitato per l’analisi socioeconomica («SEAC») dell’Agenzia ha adottato il suo parere. Il SEAC ha concluso che la restrizione proposta costituisce la misura più appropriata a livello dell’Unione, in termini di costi e vantaggi socioeconomici, per affrontare i rischi individuati, purché le condizioni siano modificate come proposto dal SEAC stesso.

Per la pubblicazione integrale:

Tratto da:

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EurLex

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