Decisione (UE) 2025/667 del Consiglio del 27 marzo 2025 che autorizza l’avvio di negoziati con la Repubblica del Kazakhstan per un accordo relativo alla facilitazione del rilascio dei visti.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo con la Repubblica del Kazakhstan relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

(2)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (1); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(3)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati per un accordo con la Repubblica del Kazakhstan relativo alla facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione europea e della Repubblica del Kazakhstan.

2.I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum alla presente decisione.

Articolo 2

1.I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Visti», designato quale comitato speciale previsto dall’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

2.La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al paragrafo 1 in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.

3.La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 27 marzo 2025

Per il Consiglio

Il presidente

P. HENNIG-KLOSKA

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

pixabay

 

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